Cassazione Penale, Sentenza n. 42624/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cioce impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Napoli che aveva rigettato la richiesta di revoca o, in subordine, di sospensione dell'ordine di demolizione emesso per un fabbricato realizzato senza titoli abilitativi. L'immobile era stato oggetto di domanda di condono (art. 39 L. 724/1994) respinta per il vincolo idrogeologico sul lotto. Il ricorrente deduceva che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere la procedura di riperimetrazione delle aree a rischio frana ancora embrionale, mentre la documentazione prodotta dimostrerebbe l'esito positivo della riperimetrazione e la rimozione del vincolo; inoltre contestava l'uso, da parte del giudice, del criterio della "doppia conformità" e dell'istituto della concessione in sanatoria (art. 36 DPR 380/2001) nonostante il procedimento fosse un condono edilizio, e sosteneva che una demolizione parziale atta a ridurre il volume entro i 750 mc (progetto presentato il 15/02/2022) sarebbe idonea a rimuovere l'ostacolo alla concessione del condono (richiamando anche art. 32 comma 25 L. 326/2003).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ritenuto che il giudice di merito abbia confuso i due istituti (condono edilizio e concessione in sanatoria) e abbia impropriamente importato il requisito della doppia conformità nella valutazione del condono. La Corte ha altresì osservato che, in presenza di una domanda di condono tempestiva, il giudice dell'esecuzione non deve procedere a un accertamento della doppia conformità e che doveva essere valutata la sospensione del provvedimento esecutivo in relazione alla procedura di condono ancora in corso. In conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame.
Norme richiamate
legge 724/1994
Si tratta della norma che disciplina la procedura di condono edilizio: l'istituto è diverso dalla concessione in sanatoria e il ruolo del giudice dell'esecuzione è limitato a verificare la tempestività della domanda e l'eventuale pagamento dell'oblazione, non l'accertamento della "doppia conformità" delle opere
d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell'edilizia)
Disciplina la concessione in sanatoria (concessione sanante) che si fonda sull'accertamento amministrativo di conformità o non contrasto delle opere agli strumenti urbanistici; la concessione in sanatoria presuppone il controllo della doppia conformità e non è sovrapponibile al condono edilizio
legge 326/2003
Consente, nell'ambito di istituti di regolarizzazione, la demolizione delle parti eccedenti per conformare l'opera ai limiti volumetrici (es. 750 mc); richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità di sanare la situazione mediante demolizione parziale
giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez.3)
segnalate sentenze: n. 4065 del 28/11/1996; n. 6331 del 20/12/2007
Secondo costante giurisprudenza citata, la presentazione tempestiva di domanda di condono accompagnata dall'attestazione del versamento dell'oblazione determina la sospensione del procedimento esecutivo; inoltre la concessione in sanatoria e il condono hanno effetti analoghi ma meccanismi diversi, sicché non è compito del giudice dell'esecuzione accertare la doppia conformità nelle procedure di condono
Massime di principio
- La domanda tempestiva di condono edilizio, se corredata dall'attestazione del versamento dell'oblazione, può sospendere il procedimento esecutivo e impone al giudice dell'esecuzione valutazioni favorevoli alla sospensione, fermo restando l'accertamento amministrativo finale
- Il condono edilizio (art. 39 L. 724/1994) è istituto diverso dalla concessione in sanatoria (art. 36 DPR 380/2001): il primo non richiede che il giudice dell'esecuzione accerti la "doppia conformità", compito che compete all'amministrazione nel caso di sanatoria
- La presenza di un vincolo (es. idrogeologico) che ha ostacolato l'accoglimento del condono richiede che si valuti se vi siano procedure amministrative in corso (es. riperimetrazione) che potrebbero rimuovere il vincolo; in tal caso il giudice dell'esecuzione deve considerare tali elementi e, se procedura amministrativa non esaurita, ponderare la sospensione dell'esecuzione
- La proposta o la realizzazione di interventi conformativi, come la demolizione parziale per riportare il volume entro limiti stabiliti, può essere rilevante per la fattibilità del condono e per la valutazione della compatibilità dell'ordine di demolizione con la procedura di regolarizzazione
- Se il giudice di merito confonde i profili giuridici dei diversi istituti o omette di valutare la rilevanza di una domanda di condono tempestiva, la decisione può essere annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione
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