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Sentenza

Sentenza n. 1438/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto Div. III – Cat. -OMISSIS-del 13 giugno 2025, notificato in data 26 giugno 2025, con il quale la Questura di Roma ha disposto la revoca del decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata e del porto di pistola per difesa personale, a tassa ridotta, di cui è titolare la ricorrente, e, ove occorra, della comunicazione di avvio del procedimento del 6 marzo 2025 per l’adozione di eventuali provvedimenti inibitori relativi al decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata ed all’autorizzazione di porto di pistola per difesa personale a tassa ridotta, notificata il 10 aprile 2025, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti ed anche di carattere istruttorio, e per il risarcimento di tutti i danni patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali, da determinarsi in corso di causa;

Giustizia amministrativa202509257

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e della licenza di porto di pistola per difesa personale, adottata dalla Questura di Roma

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (guardia particolare giurata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento di revoca, deducendo, in primo luogo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e sviamento. La revoca si fondava sull'assunto che la ricorrente avesse accidentalmente esploso un colpo d'arma da fuoco mentre puliva la pistola, ferendo il compagno. La ricorrente ha sostenuto che tale ricostruzione fosse falsa e che il colpo fosse partito mentre il compagno, anch'egli guardia particolare giurata, effettuava la manutenzione dell'arma. Ha richiamato gli atti delle indagini penali e, soprattutto, la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Viterbo e il successivo decreto del GIP, che aveva archiviato il procedimento perché il fatto non sussiste, ritenendo che nessuna violazione fosse stata commessa dalla ricorrente in relazione all'affidamento dell'arma al compagno per la pulizia. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di istruttoria e motivazione e violazione degli artt. 5, 11, 39, 43 e 138 TULPS, sostenendo che la revoca della nomina a guardia particolare giurata e della licenza avrebbe richiesto una valutazione concreta della sua buona condotta, della personalità, della storia personale e della prevedibile evoluzione del suo percorso di vita, nonché l'individuazione di elementi attuali idonei a dimostrare un pericolo di abuso delle armi. Ha inoltre evidenziato l'incidenza del titolo sulla propria capacità lavorativa e reddituale.

La decisione

Il TAR ha accolto il primo motivo e ha annullato il provvedimento impugnato, ritenendo venuto meno il presupposto fattuale unico posto a fondamento della revoca. Il giudice ha riconosciuto che l'amministrazione dispone di ampia discrezionalità in materia di licenze di porto d'armi, in funzione della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, ma ha precisato che tale potere deve essere esercitato sulla base della situazione di fatto oggettivamente esistente, di un'istruttoria adeguata e di una motivazione congrua, coerente, logica e ragionevole, contenente ragioni concrete e attuali. Nel caso delle guardie particolari giurate, l'autorità deve specificare gli elementi concreti dai quali desumere l'assenza di garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi, considerando anche la personalità complessiva, la storia pregressa e le presumibili evoluzioni del percorso di vita, nonché l'incidenza della revoca sulla capacità lavorativa. La ricostruzione contenuta nel provvedimento è stata però smentita dagli atti penali sopravvenuti e, in particolare, dal decreto di archiviazione del GIP, dai quali risultava che il compagno della ricorrente aveva armato la pistola durante la manutenzione e che il colpo era partito ferendolo al ginocchio. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 5 TULPS

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni che disciplinano i presupposti dei titoli di pubblica sicurezza e la cui violazione è stata dedotta.

  • art. 11 TULPS

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni rilevanti per la valutazione dei requisiti soggettivi dei titoli di pubblica sicurezza.

  • art. 39 TULPS

    Richiamato dalla ricorrente nell'ambito della disciplina del porto e della detenzione delle armi.

  • art. 43 TULPS

    Richiamato dalla ricorrente quale disposizione relativa ai requisiti e ai presupposti per il porto d'armi.

  • art. 138 TULPS

    Richiamato per la disciplina della nomina e dello status della guardia particolare giurata; il giudice valorizza la necessità di una motivazione concreta sulla buona condotta e sull'idoneità all'uso delle armi.

  • art. 20 l. 110/1975

    Indicato nel provvedimento impugnato quale norma ai sensi della quale la ricorrente era stata segnalata alla Procura della Repubblica; la mera segnalazione non è stata ritenuta sufficiente, poiché il presupposto fattuale della revoca è stato smentito dall'archiviazione penale.

Massime di principio

  • L'ampia discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di licenze di porto d'armi non esonera dall'obbligo di fondare il provvedimento su una situazione di fatto oggettivamente accertata e di indicare in motivazione ragioni concrete e attuali idonee a giustificare il diniego o la revoca.
  • La revoca di un titolo abilitativo al porto d'armi deve essere preceduta da un'istruttoria adeguata e deve rispettare i canoni di coerenza logica, ragionevolezza e congruità della motivazione; non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti smentita dagli elementi istruttori disponibili o successivamente acquisiti.
  • Quando il titolare del porto d'armi è una guardia particolare giurata, l'autorità deve indicare specificamente gli elementi concreti dai quali desume l'assenza di garanzie di buona condotta nella detenzione e nell'uso delle armi, valutando la personalità complessiva, la storia pregressa e la presumibile evoluzione del percorso di vita.
  • Nella revoca del porto d'armi posseduto da una guardia particolare giurata, la motivazione deve tenere conto anche dell'incidenza del provvedimento sulla capacità lavorativa e reddituale dell'interessato, pur restando preminenti le esigenze di sicurezza pubblica.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimentoMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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