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Sentenza

Sentenza del 02/07/2015 n. 6055 - Comm. Trib. Prov. Milano

Sanzioni - Irrogazione - Atto di contestazione - Motivazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell’irrogazione delle sanzioni, sostenendo, in particolare, che le sanzioni collegate al tributo avrebbero dovuto essere irrogate contestualmente all’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, e lamentando una carenza di motivazione dell’atto. Le violazioni riguardavano omessi o insufficienti versamenti IVA risultanti dal confronto tra dichiarazione annuale, registri IVA e liquidazioni periodiche, nonché irregolarità relative alla tenuta della contabilità.

La decisione

La contestazione è stata ritenuta correttamente redatta. La sanzione prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 per omessi, tardivi o insufficienti versamenti non rientra tra le sanzioni che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997, devono essere necessariamente irrogate contestualmente all’avviso di accertamento. L’atto indicava in modo chiaro ciascuna violazione, il relativo importo e la specifica norma applicata. La motivazione era inoltre sufficientemente dettagliata, poiché esponeva le differenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dai registri e dalle liquidazioni IVA, nonché gli importi ripresi dall’Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997

    Sanzione per omessi, tardivi o insufficienti versamenti.

    La sanzione per il mancato, tardivo o insufficiente versamento IVA può essere irrogata anche con atto distinto e non rientra necessariamente tra le sanzioni da contestare contestualmente all’avviso di accertamento.

  • Art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997

    Imponeva l’irrogazione delle sanzioni collegate al tributo con il contestuale avviso di accertamento.

    L’obbligo di contestuale irrogazione riguarda le sanzioni collegate al tributo nei limiti previsti dalla norma, ma non comprende la sanzione dell’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 relativa agli omessi, tardivi o insufficienti versamenti.

Massime di principio

  • Un atto di contestazione delle sanzioni è adeguatamente motivato quando individua chiaramente ogni violazione, indica il relativo importo e richiama la specifica disposizione normativa applicata.
  • Per verificare la fondatezza delle sanzioni IVA, l’Amministrazione può confrontare i dati della dichiarazione annuale con i registri IVA e le liquidazioni periodiche; le difformità devono però essere indicate in modo comprensibile nell’atto.
  • La sanzione per omesso, tardivo o insufficiente versamento prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 non deve necessariamente essere irrogata contestualmente all’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 472/1997.
  • Una contestazione generica o priva dell’indicazione degli importi e dei criteri di calcolo può essere censurabile; al contrario, la puntuale esposizione delle differenze contabili e dichiarative normalmente soddisfa l’obbligo di motivazione.

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