Cassazione Civile, Ordinanza n. 01754/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La parte privata aveva impugnato con ricorso per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 663/2024, articolando quattro motivi. Tuttavia, prima dell’udienza, ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto ritualmente e corredato dall’accettazione della rinuncia da parte del Ministero della Giustizia, con impegno comune alla compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità. La questione affrontata dalla Corte riguarda quindi esclusivamente l’efficacia processuale della rinuncia e le conseguenze sul giudizio di cassazione e sulle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso fosse ritualmente proposta ai sensi dell’art. 390 c.p.c. e, richiamando il principio per cui nel giudizio di cassazione la rinuncia ha efficacia estintiva anche senza necessità di accettazione della controparte, ha dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre escluso ogni statuizione sulle spese, rilevando che la parte intimata non aveva svolto attività difensiva tale da imporre una regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
La costituzione del resistente è stata limitata alla partecipazione alla discussione orale; la Corte valorizza il dato per escludere una statuizione sulle spese, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva corrispondente a quella richiesta dalla norma.
La rinuncia al ricorso deve risultare da atto sottoscritto dalla parte e dal difensore, o dal solo difensore munito di mandato speciale; se ritualmente depositata è idonea a determinare l’estinzione del processo di cassazione.
La condanna alle spese non viene pronunciata quando alla rinuncia abbiano aderito le altre parti o i loro difensori autorizzati con mandato speciale; la norma è richiamata per spiegare l’effetto sulle spese in caso di rinuncia.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata, produce l’estinzione del processo come atto unilaterale recettizio, senza che sia necessaria l’accettazione delle altre parti.
- Gli adempimenti di comunicazione o notifica della rinuncia alle controparti sono funzionali soprattutto a ottenere l’adesione e a incidere sul regime delle spese, non sulla validità dell’effetto estintivo.
- Quando la rinuncia al ricorso è valida e le controparti aderiscono, o comunque non svolgono un’attività difensiva rilevante ai fini del regime delle spese, la Corte può dichiarare l’estinzione del giudizio senza statuire sulle spese.
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso in cassazione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e fa venir meno l’interesse a coltivare il contraddittorio sull’impugnazione.
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