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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19867/2023 del 10/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo relativo a una condanna irrevocabile a 1 anno di reclusione per lesioni personali. Ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 6, comma 1, lett. c) e 7 legge n. 69/2005 sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valutato la proporzionalità della misura tenendo conto dello stato di detenzione già sofferto dal consegnando e che tale presofferto dovesse essere detratto dalla pena di un anno ai fini del computo del limite minimo di quattro mesi previsto dall'art. 7, comma 4; 2) violazione dell'art. 6, comma 1-bis, lett. d) legge n. 69/2005 perché, a fronte della deduzione difensiva che il processo straniero si era svolto in assenza dell'imputato, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare, ai sensi dell'art. 16, legge n. 69/2005, la effettiva partecipazione dell'imputato al procedimento (il mandato risultava invece indicare che "l'interessato è comparso personalmente").

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha statuito che, ai fini dell'applicazione della soglia minima di quattro mesi prevista dall'art. 7, comma 4, della legge n. 69/2005, rileva la pena pronunciata dall'autorità straniera e non il residuo eventualmente da scontare; eventuali questioni sul residuo della pena spettano all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente. Il secondo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico: dal mandato emergeva che l'interessato "è comparso personalmente" e il ricorrente non ha prodotto elementi idonei a dimostrare la celebrazione del processo in sua assenza, per cui non sussisteva l'onere di chiedere informazioni ex art. 16 legge n. 69/2005. Per legge il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza depositata il 9 maggio.

Norme richiamate

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 7, comma 4

    La Corte interpreta che il requisito della pena minima (non inferiore a quattro mesi) va valutato in relazione alla pena pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera e non rispetto al residuo effettivo da espiare; eventuali questioni sul residuo devono essere trattate dall'autorità dello Stato richiedente

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 6, comma 1 e comma 1-bis, lett. d)

    art. 6, comma 1; art. 6, comma 1-bis, lett. d)

    Le disposizioni regolano le garanzie per il consegnando (informazione sulla decisione e sui diritti). La Corte rileva che l'onere di investigare la regolarità della partecipazione personale al processo sussiste solo se vi sono specifiche e concrete allegazioni contrarie; mere deduzioni generiche non obbligano l'autorità a richiedere informazioni all'autorità emittente

  • legge n. 69 del 22 aprile 2005, art. 16

    Prevede la possibilità per l'autorità giudiziaria di chiedere informazioni all'autorità emittente il mandato. La Corte afferma che tale richiesta è dovuta solo quando vi siano fatti concreti e non generiche asserzioni che mettano in dubbio le informazioni contenute nel mandato

  • Corte di cassazione, Sez. 6, n. 13867 del 22/03/2018 (Clinck, Rv. 272721)

    richiamata come precedente

    Giurisprudenza di legittimità secondo cui, per l'applicazione del limite previsto dall'art. 7, comma 4, si fa riferimento alla pena pronunciata dall'autorità straniera e non al residuo da eseguire

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata dalla Corte di Cassazione per motivare la condanna alle spese e all'ammenda anche in presenza di mancata colpa grave nella proposizione del ricorso; utilizzata per giustificare la misura sanzionatoria pecuniaria

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) esecutivo, per valutare il requisito della pena minima previsto dall'art. 7, comma 4, legge n. 69/2005 conta la pena pronunciata dall'autorità straniera e non il residuo eventualmente da scontare in concreto
  • Questioni relative al residuo di pena da espiare (sconti, presofferto, ecc.) devono essere sollevate e risolte dall'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non dalla autorità esecutrice italiana in sede di verifica del requisito della pena minima
  • L'autorità italiana non è obbligata a richiedere informazioni ex art. 16 legge n. 69/2005 quando le contestazioni difensive sono generiche o non supportate da elementi probatori che mettano in dubbio le informazioni contenute nel mandato
  • Per far valere l'eccezione che il procedimento straniero si è svolto in assenza dell'imputato occorre produrre elementi concreti (documenti, dichiarazioni, prove) che contrastino l'indicazione del mandato che attesti la presenza personale; mere asserzioni non sono sufficienti
  • La proposizione di ricorso privo di fondamento o generico può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese processuali e a sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), se la Corte ritiene che l'inammissibilità sia prevedibile

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