Cassazione Penale, Sentenza n. 23666/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia per il reato previsto dall'art. 187 co. 8 C.d.S.: il ricorrente, mentre era alla guida della Mini targata RD870LT di proprietà di Merluzzo Idanio, si sarebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tecnico-sanitari per verificare l'eventuale stato di alterazione psicofisica. La difesa ha dedotto tre motivi: (1-2) violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione all'art. 187 co. 8 e all'art. 186 lett. c) C.d.S., all'art. 13 Cost. e alle norme processuali (artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.), sostenendo che l'iniziale rifiuto sarebbe stato poi revocato con consenso espresso dopo consulto col difensore; (3) violazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena (art. 62-bis e art. 133 c.p.), con richiamo all'incensuratezza e al comportamento processuale positivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato il principio secondo cui il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici è reato istantaneo che si perfeziona con la manifestazione di indisponibilità dell'agente, per cui un consenso successivo (anche a distanza di un'ora) è irrilevante ai fini dell'integrazione del reato. Ha inoltre ritenuto legittimo il diniego delle circostanze attenuanti generiche: il loro riconoscimento richiede elementi positivi di segno favorevole, la sola incensuratezza non è sufficiente, e la Corte di merito ha valutato la gravità del fatto e il contegno elusivo/non collaborativo come elementi negativi giustificativi del diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 187 co. 8 C.d.S.
Disciplina il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tecnico-sanitari (es. alcoltest): secondo la giurisprudenza citata il reato è di natura istantanea e si perfeziona con la manifestazione del rifiuto; un successivo consenso non annulla il reato già consumato.
art. 186 lett. c) C.d.S.
Norma richiamata nel contesto della guida in stato di alterazione alcolica; evocata dalla difesa nel confronto con l'art. 187, ma nella decisione è soprattutto ribadito il principio sulla tempestività del rifiuto.
art. 13 Cost.
Richiamato dalla difesa in ordine alla tutela della libertà personale e dell'integrità fisica rispetto agli accertamenti sanitari; la Corte ha ritenuto il richiamo non idoneo a escludere la rilevanza penale del rifiuto nel quadro della sicurezza stradale.
artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p.
Norme processuali richiamate dalla difesa per censurare profili istruttori e procedurali; la Corte ha ritenuto che le doglianze relative siano già state esaminate e correttamente motivate in sede di merito.
art. 62-bis c.p.
Riguarda profili attinenti al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche o al loro coordinamento con altre circostanze; la Corte sottolinea che l'applicazione delle attenuanti richiede elementi positivi e non deriva automaticamente dall'assenza di precedenti.
art. 133 c.p.
Stabilisce i criteri di individualizzazione della pena; interpretato dalla Corte nel senso che la dosimetria richiede una valutazione di elementi positivi e negativi e che la sola incensuratezza non impone il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il rifiuto di sottoporsi a test (alcolimetrici o simili) è reato istantaneo: conta il momento in cui è manifestata l'indisponibilità; un consenso successivo normalmente non retroagisce per escludere il reato.
- Per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non basta l'assenza di precedenti: il giudice richiede elementi positivi e concreti (es. comportamento collaborativo tempestivo, ravvedimento attivo, elementi di solidarietà sociale).
- La valutazione del giudice di merito su fatti e contegno dell'imputato (gravità dell'illecito, atteggiamento elusivo o non collaborativo) ha ampia discrezionalità e la Corte di Cassazione interviene solo per vizi di motivazione o violazioni di legge.
- Se si intende contestare un'accusa di rifiuto, è fondamentale documentare immediatamente ogni consenso successivo e la tempistica delle condotte (ora, luogo, presenza di difensore), poiché il fattore temporale è decisivo.
- Le censure costituzionali (es. art. 13 Cost.) rispetto a obblighi di accertamento sanitario devono essere argomentate con riferimenti concreti a violazioni specifiche di garanzie fondamentali; la semplice invocazione non è sufficiente a travolgere la previsione penale.
- In fase di giudizio per la determinazione della pena è utile fornire elementi positivi e specifici (es. lavoro, famiglia, impegno sociale, atti di riparazione, spontanea collaborazione) per aumentare le probabilità di riconoscimento delle attenuanti generiche.
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