Cassazione Penale, Ordinanza n. 08971/2026 del 09/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione presuppone il mantenimento della statuizione di merito già resa in appello, non essendo stati accolti i motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo. Dai passaggi riportati emerge che i primi due motivi denunciavano, rispettivamente, violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo e sulla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 712 c.p. Il terzo motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l'omessa applicazione d'ufficio della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La Suprema Corte ha ritenuto i primi due motivi non consentiti in quanto ripetitivi di censure già dedotte e disattese in appello, quindi privi di specificità e finalizzati a una rivalutazione del merito. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche era stato congruamente motivato, anche valorizzando la mancata adesione dell'imputato al programma di messa alla prova, e che la particolare tenuità del fatto non doveva essere rilevata d'ufficio in assenza di specifica richiesta difensiva.
Norme richiamate
richiamato come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, ma la censura è stata ritenuta non proponibile in cassazione perché meramente reiterativa e di merito.
le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione congrua, valorizzando l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e la mancata adesione a un percorso trattamentale come la messa alla prova.
la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non comporta un obbligo di rilievo officioso in assenza di una specifica richiesta difensiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre questioni già dedotte in appello e già esaminate e respinte dal giudice di merito, se non viene introdotto un effettivo vizio di legittimità.
- È inammissibile il ricorso che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, solleciti una nuova valutazione del merito preclusa alla Corte di cassazione.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia conto, in modo non apparente, dell'assenza di elementi favorevoli alla concessione delle attenuanti e di dati ostativi tratti dalla condotta dell'imputato.
- La causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non deve essere dichiarata d'ufficio dal giudice di merito quando non sia stata oggetto di specifica richiesta difensiva.
- La mancata adesione dell'imputato a un programma di messa alla prova può essere valorizzata, nell'ambito del giudizio discrezionale, come elemento negativo ai fini della concessione delle attenuanti generiche.
Come è indicizzato
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