Sentenza del 28/01/2021 n. 1875 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La societa' impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Il nodo era se l'adesione al condono (Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, art. 39, comma 12) riguardasse entrambi gli anni 2004 e 2005 o solo il 2005, e se la richiesta dell'Ufficio in primo grado di dichiarare la cessazione della materia del contendere avesse costituito rinuncia alla pretesa erariale rendendo inammissibile l'appello. Inoltre la societa' contestava la motivazione dell'avviso d'accertamento e adduceva omissione di prova e omissione di esame di fatti decisivi (esistenza della controparte, pagamenti, nota di credito, fatture e validita' delle operazioni contestate).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della societa'. Ha ritenuto infondati i motivi di nullita' e di carenza di motivazione: la Commissione regionale aveva correttamente ritenuto che l'istanza dell'Agenzia di cessazione della materia del contendere fosse stata formulata per errore rispetto all'oggetto della controversia e che il condono, essendo istituto di natura pubblicistica e procedurale, dovesse essere verificato dal giudice anche d'ufficio. La Corte ha confermato che il condono operava solo per il 2005 (soglia di 20.000 euro) e che per il 2004 permaneva la pretesa per i canoni di locazione non dichiarati. E' stato inoltre ritenuto corretto l'esame degli elementi probatori da parte della Commissione regionale: l'Amministrazione ha fornito prova indiziaria dell'inesistenza della societa' destinataria dei canoni (assenza di sede, assenza di documentazione contabile, mancata denuncia di furto) e la ricorrente non ha prodotto elementi bancari idonei a dimostrare i pagamenti. La Cassazione ha dunque respinto il ricorso e condannato la societa' alle spese di giudizio.
Norme richiamate
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, articolo 1
Rinvio generale al processo civile per principi applicabili al processo tributario; principio utilizzato per estendere al contenzioso tributario la distinzione tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, articolo 44
Disciplina della rinuncia al ricorso (rinuncia agli atti) nel processo tributario, distinta dalla rinuncia all'azione; incide solo sul processo in corso
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, articolo 45
Disciplina dell'estinzione per inattivita' delle parti
Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 546, articolo 46
Prevede espressamente l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, includendo i casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge (es. condono)
Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 39, comma 12
Istituto del condono (definizione oblativa) con soglie e limiti; nella fattispecie applicabile solo all'anno 2005 per importi sotto la soglia prevista
Codice di Procedura Civile, articolo 306
Disciplina la rinuncia agli atti nel processo civile; richiamata per distinguere tipi di rinuncia e per chiarire che la cessazione della materia del contendere non equivale automaticamente a rinuncia alla pretesa sostanziale
Codice di Procedura Civile, articolo 310
Riferimento giurisprudenziale sulla differenza tra rinuncia agli atti e rinuncia all'azione
Codice di Procedura Civile, articolo 395, n. 4
Ipotetico rimedio della revocazione per errore di fatto 'non controverso'; Corte distingue quando il ricorso per cassazione e' ammissibile e quando l'errore deve essere denunciato con revocazione
Codice di Procedura Civile, articolo 116
Onere di proporre specifiche doglianze motivate; valutazione dell'ammissibilita' di taluni motivi nei vari gradi
Codice di Procedura Civile, articolo 132
Esigenza di motivazione della decisione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse presente e congrua
Codice di Procedura Civile, articolo 360
comma 1, numeri richiamati
Criteri di cassazione per motivi di legge e motivazione; applicato per valutare i mezzi dedotti in cassazione
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, comma 2
Riferimento formale relativo agli obblighi documentali e motivazionali degli atti di accertamento fiscale; contestato ma ritenuto non decisivo
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 56, comma 5
Norma sull'IVA e criteri di motivazione degli atti; l'avviso rinviava al processo verbale ma l'istruttoria ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater
Previsione relativa al contributo unificato e suoi maggiori; la sentenza fa riferimento all'ulteriore contributo dovuto dalla ricorrente
Massime di principio
- Distinguere sempre la rinuncia agli atti (rinuncia al ricorso) dalla rinuncia all'azione e dalla cessazione della materia del contendere: nel processo tributario il condono e' un istituto procedurale che puo' estinguere la lite ma la sua applicabilita' va verificata dal giudice, anche d'ufficio
- La dichiarazione dell'Amministrazione di cessazione della materia del contendere, se formulata per errore o riferita solo a taluni periodi, non impedisce all'Ufficio di proporre appello per correggere l'errore: l'appello e' ammissibile se permane interesse e controversia su parti del rapporto
- Sull'onere della prova: l'Amministrazione deve dimostrare, anche mediante elementi indiziari e presuntivi, che un'operazione e' oggettivamente inesistente; se tale prova sussiste, poi grava sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione (le fatture da sole non sono generalmente sufficienti)
- Il giudice di merito puo' fondare la propria decisione su prova indiziaria purché la motivazione sia congrua e colleghi gli indizi alle conclusioni; la Cassazione non riesamina i fatti ma valuta la correttezza giuridica e la sufficienza della motivazione
- Il condono fiscale e' carattere procedurale/deflattivo: opera nei limiti e per le annualita' espressamente previste; non puo' essere automaticamente esteso ad anni non ricompresi o oltre le soglie normative
- In presenza di accertamenti complessi e di società 'anomalie' (assenza di sede, assenza di contabilità, mancata prova bancaria dei pagamenti), tali elementi possono legittimamente costituire prova indiziaria dell'inesistenza di operazioni e giustificare la ripresa a tassazione
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