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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51500/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del 17/08/2023 con cui la Corte d'appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello incidentale proposto dal difensore di Mordacchini avverso la sentenza del Tribunale di Avezzano del 26/05/2022 e ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza. La Corte territoriale aveva ritenuto che: a) l'impugnazione non fosse incidentale ma un appello principale tardivo; b) non sussistessero i presupposti per sospendere l'esecutività perché gli appelli dei coimputati contenevano motivi esclusivamente personali. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione per il mancato esame di profili non esclusivamente personali e sosteneva che le impugnazioni altrui mirassero a scaricare responsabilità su di lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che la decisione intervenuta nel procedimento principale rende qualsiasi pronuncia inutile (quanto al merito non inciderebbe sull'esito, dato che il ricorrente non ha partecipato al giudizio d'appello e non è legittimato a proporre ricorso in Cassazione). La Corte ha richiamato i principi sull'appello incidentale (deve essere antagonista e speculare all'impugnazione principale) e ha ritenuto inconferenti le doglianze del ricorrente sul carattere antagonista. Ha precisato che l'effetto estensivo dell'impugnazione opera solo come rimedio straordinario quando sia riconosciuta la fondatezza di un motivo non esclusivamente personale (ai sensi dell'art. 587 c.p.p.): dopo la pronuncia di secondo grado l'unico rimedio per il condannato non impugnante è l'istanza al giudice dell'esecuzione per la rimozione del giudicato. Infine, la Corte ha affermato che la sopravvenuta carenza di interesse esclude la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'estensione dei motivi di ricorso; richiamato per delimitare l'ammissibilità dei motivi presentati in cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Prevede la trasmissione delle conclusioni scritte del Procuratore generale; citato per la trasmissione delle conclusioni nel procedimento

  • art. 595 c.p.p. (appello incidentale)

    L'appello incidentale è accessorio rispetto all'impugnazione principale e ha autonoma rilevanza funzionale: può essere riconosciuto anche quando l'appello principale riguarda aspetti ragionevolmente idonei a rendere necessaria una risposta antagonista

  • art. 587 c.p.p.

    Regola l'effetto estensivo dell'impugnazione e l'istituto della rimozione del giudicato: l'effetto estensivo opera solo se il motivo non è esclusivamente personale; dopo la pronuncia di secondo grado il rimedio per il non impugnante è rivolgersi al giudice dell'esecuzione

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U n. 10251 del 17/10/2006, Michaeler; Sez. U n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti; altre pronunce: Sez. 6 n. 29408 del 14/06/2018, Sez. 1 n. 9929 del 18/02/2020)

    Richiami giurisprudenziali sul concetto di appello incidentale, sul favor impugnationis e sulla disciplina dell'effetto estensivo dell'impugnazione: consolidano il principio che l'estensione degli effetti dell'impugnazione ai non impugnanti è un rimedio straordinario subordinato alla fondatezza di censure non esclusivamente personali

Massime di principio

  • Un'appello tardivo può essere riclassificato come appello incidentale solo se le censure sono speculari e antagonistici rispetto all'impugnazione principale; in mancanza di tale antagonismo deve ritenersi un appello principale tardivo e quindi inammissibile
  • L'effetto estensivo dell'impugnazione (ossia che l'accoglimento dell'appello di un imputato favorisca anche altri imputati non impugnanti) opera solo come rimedio straordinario quando il motivo dedotto non sia esclusivamente personale
  • Se la sentenza di secondo grado è già intervenuta e l'imputato non ha partecipato o non è legittimato a proporre ricorso, il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse: l'unica via è il ricorso al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 587 c.p.p. per ottenere la rimozione del giudicato
  • La sopravvenuta carenza di interesse per causa non imputabile al ricorrente esclude la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa per le ammende
  • In situazioni analoghe è preferibile (a fini pratici) proporre tempestivamente impugnazioni o, se si intende beneficiare dell'impugnazione altrui, predisporre e documentare fin dall'appello la sussistenza di censure non esclusivamente personali per poter invocare l'effetto estensivo
  • Quando si contesta che gli altri imputati mirino a trasferire la responsabilità su di sé, occorre fornire prove e argomentazioni chiare in grado di dimostrare la natura non personale delle censure per poter ottenere sospensioni esecutive o effetti estensivi

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