Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06735/2024 del 13/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (convivente)

La controversia

La controversia nasce dalla cessazione di una convivenza more uxorio durata circa undici anni. Una parte aveva convenuto l'ex convivente chiedendo, in via principale, l'accertamento della comproprietà pro quota di un immobile intestato all'altra parte e la pronuncia ex art. 2932 c.c. in forza di un asserito pactum fiduciae, sostenendo di avere contribuito al prezzo di acquisto; chiedeva inoltre il rimborso di somme asseritamente versate per l'acquisto del mobilio, per l'ICI e a titolo di danno. La convenuta resisteva e proponeva domande riconvenzionali per somme che diceva di avere corrisposto all'attore per l'estinzione di un mutuo personale e per l'acquisto di un'autovettura. Il Tribunale accoglieva in parte le domande dell'attore, ma non quella ex art. 2932 c.c. né quella relativa al mobilio, e rigettava le riconvenzionali. In appello la decisione veniva riformata: esclusa la prova del patto fiduciario, la Corte d'appello accoglieva però la domanda subordinata di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per le somme versate dall'attore per l'immobile, condannando la convenuta al pagamento di € 42.272,88 oltre interessi; considerava invece le altre elargizioni come adempimento di obbligazioni naturali, quindi irripetibili. La ricorrente per cassazione articolava sei motivi: 1) violazione degli artt. 2041 e 2042 c.c. e dell'art. 112 c.p.c. per l'asserita inammissibilità dell'azione di arricchimento, proposta in subordine, e per la dedotta ultrapetizione; 2) nullità della sentenza per contrasto tra dispositivo e motivazione, per mancata formale statuizione di rigetto della domanda ex art. 2932 c.c. e mancato ordine di cancellazione della trascrizione; 3) nullità per insufficienza motivazionale sull'apprezzamento della CTU; 4) omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 2041 e 2034 c.c. quanto alla somma di € 10.000,00 destinata all'acquisto dell'auto; 5) violazione degli artt. 2041 e 2034 c.c. quanto alla somma di € 18.075,99 per l'estinzione di un mutuo personale; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'azione di arricchimento è sussidiaria ma proponibile quando la domanda principale sia rigettata per difetto originario di prova del titolo dedotto, e non per cause come prescrizione, decadenza, illiceità o comportamento imputabile all'impoverito; ha anche escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la subordinata era stata esaminata nel rispetto dell'ordine voluto dalla parte. Ha accolto il secondo motivo solo in parte, rilevando che non vi era reale contrasto tra dispositivo e motivazione, ma che era stata omessa la cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c., ormai rigettata con giudicato interno. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché veicolava una censura di insufficienza motivazionale non più ammissibile. Ha accolto il quarto e il quinto motivo, per quanto di ragione, osservando che la Corte territoriale aveva omesso una compiuta valutazione della proporzionalità e adeguatezza delle elargizioni operate nel contesto della convivenza, necessaria per qualificare tali attribuzioni come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. o, al contrario, come prestazioni ripetibili; il giudice di merito avrebbe dovuto esaminare tutte le circostanze fattuali, le condizioni economiche e sociali delle parti e il quadro complessivo del rapporto. Il sesto motivo è rimasto assorbito. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti indicati, il secondo, il quarto e il quinto motivo, ha rigettato il primo, ha dichiarato inammissibile il terzo e ha dichiarato assorbito il sesto. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione ai capi censurati e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione. In diritto, la Corte ha precisato che: l'azione di arricchimento senza causa è proponibile in via subordinata quando la domanda principale difetti originariamente di prova del titolo dedotto; non vi era violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice aveva seguito l'ordine delle domande; il dispositivo non era incompatibile con la motivazione, ma mancava la statuizione accessoria sulla cancellazione della trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c.; la motivazione sulla CTU non era censurabile per insufficienza; le elargizioni tra conviventi possono essere qualificate come obbligazioni naturali solo dopo un effettivo scrutinio di proporzionalità e adeguatezza in rapporto alle condizioni delle parti e al contesto di vita comune, scrutinio che nel caso era mancato. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per la domanda di esecuzione in forma specifica del preteso accordo fiduciario sull'immobile; la relativa domanda è stata rigettata e va cancellata la trascrizione

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento senza causa è stata ritenuta proponibile in via subordinata quando il titolo principale dedotto risulti insussistente ab origine

  • art. 2042 c.c.

    la sussidiarietà impedisce l'azione solo se l'altra azione è preclusa per ragioni imputabili all'attore o per illiceità del titolo, non quando il titolo non sia provato e risulti inesistente

  • art. 112 c.p.c.

    non è violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato se il giudice decide la domanda subordinata seguendo l'ordine voluto dalla parte

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza e per l'asserita insufficienza motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato come parametro di censura per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato come parametro di censura per nullità della sentenza e violazione di norme processuali

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    la censura per insufficienza motivazionale non è più ammissibile nella formulazione previgente, salvo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 2034 c.c.

    le attribuzioni patrimoniali tra conviventi possono costituire adempimento di obbligazioni naturali solo se rispettano proporzionalità e adeguatezza rispetto alle condizioni delle parti e al contesto familiare di fatto

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese di lite, poi assorbita per effetto della cassazione

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nel termine previsto

  • art. 111, comma 6, Cost.

    evocato per distinguere il vizio di motivazione censurabile in cassazione dal mero difetto di sufficienza argomentativa

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente discusso, ma il tema della prova del titolo negoziale assume rilievo nel ragionamento della Corte

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento senza causa è proponibile anche in via subordinata rispetto a una domanda fondata su titolo contrattuale quando il titolo dedotto risulti originariamente inesistente o non provato, perché in tal caso non opera una vera preclusione di sussidiarietà ma un concorso solo apparente tra azioni.
  • La sussidiarietà dell'art. 2042 c.c. impedisce l'azione di arricchimento quando la domanda principale sia stata perduta per ragioni imputabili all'attore, come prescrizione o decadenza, oppure quando il titolo sia illecito; non quando l'azione principale sia semplicemente rigettata per mancanza di prova dell'esistenza del titolo.
  • Non viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che esamini e accolga la domanda subordinata dopo il rigetto della principale, se segue l'ordine di proposizione scelto dalla parte.
  • In presenza di rigetto della domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., il giudice deve disporre anche la cancellazione della trascrizione della relativa domanda giudiziale quando la statuizione sia conseguenza necessaria del rigetto ed essa sia ormai coperta da giudicato interno.
  • Le elargizioni patrimoniali tra conviventi more uxorio possono essere qualificate come adempimento di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c. solo dopo una verifica concreta di proporzionalità e adeguatezza, da compiersi considerando tutte le circostanze fattuali, le condizioni economiche e sociali dei conviventi e il contesto complessivo della vita comune; in mancanza di tale scrutinio, la sussunzione è viziata.
  • La censura di insufficiente motivazione non è più proponibile come vizio autonomo in cassazione; il controllo resta limitato ai casi di omesso esame di un fatto decisivo o di violazione del minimo costituzionale della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaArricchimento senza causaNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.