Ordinanza n. 113/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'efficacia, - del provvedimento del 25 novembre 2025, codice pratica P-FI/L/Q/2023/105341, con cui la Prefettura di Firenze, Sportello Unico per l'Immigrazione ha revocato il nulla osta all'ingresso in Italia rilasciato in data 1° febbraio 2024 in favore del lavoratore sig. Rahman Habibur su istanza del richiedente sig. Rana Masud presentata il 2 dicembre 2023; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o successivo, se lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta all'ingresso in Italia rilasciato per un lavoratore straniero
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui la Prefettura di Firenze, Sportello Unico per l'Immigrazione, ha revocato il nulla osta all'ingresso in Italia precedentemente rilasciato in favore di un lavoratore straniero, su istanza della società. Il giudice ha rilevato che le questioni fattuali e giuridiche controverse richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito. In sede cautelare, ha tuttavia considerato prevalente l'interesse della ricorrente, valorizzando la presenza in Italia del lavoratore interessato dalla revoca e l'assenza di evidenze indicative di profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso interinalmente l'efficacia del provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta. La misura è stata concessa nonostante la necessità di ulteriori approfondimenti nel merito, sulla base del bilanciamento degli interessi, ritenuto favorevole alla ricorrente per la presenza in Italia del lavoratore e per l'assenza di elementi di pericolosità sociale. Il Tribunale ha ordinato alla parte resistente di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione documentata sui fatti di causa, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 22 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando le questioni fattuali e giuridiche necessitano di approfondimento nella fase di merito, il giudice può comunque adottare una misura provvisoria sulla base del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- La presenza in Italia del lavoratore interessato dalla revoca del nulla osta e l'assenza di elementi indicativi di pericolosità sociale possono concorrere a rendere prevalente, in sede cautelare, l'interesse del datore di lavoro alla sospensione dell'efficacia dell'atto prefettizio di revoca.
- L'accoglimento della domanda cautelare può essere accompagnato dall'ordine all'amministrazione resistente di depositare una relazione documentata sui fatti di causa e dalla fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →