Sentenza del 24/02/2015 n. 1755 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Giurisdizione tributaria - Violazioni del codice della strada - Difetto di giurisdizione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato dichiarato il difetto di giurisdizione delle Commissioni tributarie. L'impugnazione del fermo e delle cartelle relative a sanzioni del Codice della strada non può quindi essere esaminata dal giudice tributario, ma deve essere proposta davanti all'autorità amministrativa competente o al giudice ordinario. Dal testo non risultano ulteriori statuizioni, come una decisione sul merito o sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'impugnazione di un fermo amministrativo collegato a cartelle di pagamento emesse per la riscossione di sanzioni derivanti da contravvenzioni al Codice della strada. Il punto decisivo era stabilire se la controversia rientrasse nella giurisdizione delle Commissioni tributarie. È stato ritenuto che tali sanzioni non abbiano natura tributaria e che gli atti relativi debbano essere contestati davanti agli specifici organi amministrativi competenti oppure davanti al giudice ordinario, secondo le regole applicabili.
Massime di principio
- Le controversie relative a cartelle, fermi o altri atti della riscossione non appartengono automaticamente alla giurisdizione tributaria: occorre verificare la natura sostanziale del credito sottostante.
- Le sanzioni per violazioni del Codice della strada non sono tributi; le contestazioni riguardanti la loro riscossione devono essere indirizzate agli organi amministrativi o al giudice ordinario competenti.
- Prima di impugnare un fermo amministrativo è essenziale individuare la giurisdizione corretta, perché il ricorso davanti al giudice tributario può essere dichiarato inammissibile o improcedibile per difetto di giurisdizione.
- La competenza va determinata distinguendo tra debiti tributari e crediti di diversa natura, anche quando siano riscossi mediante cartelle di pagamento o producano misure cautelari come il fermo amministrativo.
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