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Sentenza

Sentenza n. 1949/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esatta e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 4081/2023, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504656

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, Sezione Lavoro, n. 4081/2023, passata in giudicato

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esatta e integrale esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, n. 4081/2023, passata in giudicato. Nelle more della camera di consiglio, la ricorrente ha documentato l'avvenuto pagamento delle somme richieste da parte dell'Amministrazione, ritenendo così soddisfatta la propria pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, ultimo comma, c.p.a., poiché il pagamento intervenuto nelle more ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari della ricorrente. La condanna alle spese è stata giustificata dalla soccombenza virtuale dell'Amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 34, ultimo comma, c.p.a.

    cessata la materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato ai fini dell'addebito dell'onere del contributo unificato nelle spese di lite.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26 c.p.a., per la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione del giudicato, intervenuto nelle more del processo, determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta completamente soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente perso il giudizio in assenza dell'adempimento sopravvenuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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