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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35784/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). La difesa ha chiesto la sostituzione con arresti domiciliari con braccialetto elettronico, deducendo: stabile e regolare attività lavorativa del ricorrente; disponibilità della coniuge a ospitarlo e mantenerlo; assenza di cessioni o acquisti di droga in ambito domestico; esito negativo di perquisizione personale e domiciliare; esistenza di una declaratoria del Tribunale di sorveglianza di revoca della pericolosità sociale (18/10/2022). Contestata inoltre la motivazione del riesame per presunte contraddizioni sulla condotta dell'indagato (se cedente o approvvigionatore) e la carenza di elementi a fondamento del rischio di reiterazione del reato e della sua collegialità con ambienti criminali.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Il giudice ha ritenuto motivate le ragioni della custodia cautelare: precedenti specifici dell'indagato; plurimi e ripetuti incontri con Julian Sufali, soggetto collegato alla famiglia Karina dedita allo spaccio; la consegna da parte dell'indagato di un "panetto" la cui confezione (dimensioni e colore) faceva ritenere contenesse eroina o cocaina; comportamento prudente dell'indagato (cautela negli incontri, continuo cambio di automobili a noleggio) che congiuntamente alle altre emergenze investigative indiziano la partecipazione a più ampi traffici. La dichiarazione di revoca della pericolosità sociale è stata ritenuta irrilevante perché basata sul solo casellario e non sulle indagini in corso, coperte da segreto istruttorio. L'esito negativo della perquisizione domiciliare non è stato ritenuto idoneo a escludere il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.P.R. 09/10/1990, n. 309 (art. 73)

    La fattispecie contestata è la cessione di sostanze stupefacenti; la custodia cautelare è stata disposta in relazione ai concreti indizi di partecipazione al traffico di stupefacenti.

  • codice di procedura penale, art. 275, comma 3-bis

    Richiamato dalla difesa per chiedere la misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico). Il giudice del riesame ha ritenuto comunque necessaria la custodia in carcere dopo aver valutato i precedenti e gli elementi indiziari.

  • codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c

    Articolo relativo alle esigenze cautelari (in particolare il pericolo di reiterazione dei reati). Il provvedimento impugnato è stato ritenuto motivato nel descrivere il rischio di reiterazione, quindi l'esigenza cautelare è stata considerata attuale e fondata.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive (es. arresti domiciliari con braccialetto) è necessario fornire elementi concreti e specifici che smentiscano il rischio di reiterazione e i legami con reti criminali: semplici dichiarazioni o la sola esistenza di una disponibilità abitativa possono non essere sufficienti.
  • La presenza di precedenti specifici, frequenti e ripetuti incontri con soggetti noti per attività di spaccio, modalità di consegna compatibili con eroina/cocaina e comportamenti di cautela (es. uso di auto a noleggio) costituiscono elementi indiziari robusti che possono giustificare la custodia cautelare.
  • Una declaratoria di revoca della pericolosità sociale fondata solo sul casellario giudiziale può essere ritenuta irrilevante se sopraggiungono indagini non pubbliche che mostrano collegamenti con attività illecite; il giudice del riesame valuta anche elementi coperti da segreto istruttorio.
  • L'esito negativo di perquisizioni domiciliari o personali non esclude automaticamente il rischio di reiterazione quando sussistono altri indizi concreti e ripetuti di partecipazione a traffici illeciti.
  • Nelle impugnazioni è utile contestare non solo la misura ma anche fornire elementi positivi e verificabili (documentazione di lavoro stabile, prove dell'assenza di contatti con il crimine, garanzie terze credibili) e, se possibile, argomentare punto per punto le ragioni per cui le risultanze investigative non proverebbero il rischio invocato dal giudice.
  • Il giudice deve motivare la scelta della misura in termini di necessità e proporzionalità; tuttavia, quando vi sono indizi di gravità e rischio di reiterazione, la soglia per la conferma della custodia può essere raggiunta anche in presenza di elementi difensivi non decisivi.

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