Cassazione Penale, Sentenza n. 19381/2024 del 16/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di patteggiamento emessa ex art. 444 c.p.p. per il reato di detenzione ai fini di cessione di sostanza stupefacente (concorso ex art. 110 c.p. e art. 73, comma 1, DPR 309/90). Pervathi contestava la motivazione relativa alla determinazione della pena e la mancata esplicitazione della determinazione della pena oltre i minimi edittali e delle attenuanti generiche nella massima estensione. Shkozaj deduceva: (1) errata determinazione della pena per mancata integrale riduzione ex art. 62-bis c.p. e difetto di correlazione tra richiesta e sentenza (assenza di accordo scritto sulle attenuanti generiche nella misura non massima); (2) neppure motivata la confisca parziale del denaro sequestrato (il Tribunale del riesame aveva in parte convalidato il sequestro per euro 46.146,56, ma il GIP aveva disposto la confisca solo per euro 7.355,83), lamentando che il denaro era trascurabile rispetto ai redditi leciti dimostrati (gestione di due pizzerie con fatturato dichiarato).
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di Pervathi (primo motivo) e ha rigettato il ricorso di Shkozaj. In particolare la Corte ha ritenuto inammissibili i motivi attinenti alla determinazione della pena alla luce del limite di ammissibilità previsto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; quanto alla confisca contestata da Shkozaj, la Corte ha ritenuto che il GIP avesse fornito una motivazione, seppur sintetica, congruamente ancorata alle risultanze (pronuncia del Tribunale del riesame, giustificazioni riconosciute a favore dell'imputato e residuo non giustificato) e ha quindi confermato la confisca per euro 7.355,83. Conseguentemente Pervathi è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; Shkozaj è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento: la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) cui si applicano limiti di sindacato in Cassazione.
art. 110 c.p.
Concorsi di persone nel reato: i ricorrenti erano imputati in concorso per la detenzione ai fini di spaccio.
art. 73, comma 1, DPR 309/90
Norma sostanziale sulla disciplina delle sostanze stupefacenti applicata al fatto di detenzione ai fini di spaccio.
art. 240-bis (disciplina della confisca nel settore stupefacenti) / art. 85-bis DPR 309/90
Presupposti per la confisca di denaro/beni nei reati di droga: il giudice può disporre l'ablazione di somme non giustificate e sproporzionate rispetto al reddito dichiarato.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
"il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art.444 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza"
Limita l'oggetto del sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento: molte censure sulla determinazione della pena sono inammissibili se non rientrano nei motivi tassativi indicati.
art. 62-bis c.p.
Rilevanza delle circostanze attenuanti generiche nel calcolo della pena: i ricorrenti contestavano la mancata e completa applicazione della riduzione, ma la Corte ha richiamato i limiti di sindacato per le sentenze da patteggiamento.
art. 133 c.p.
Principi per la determinazione della pena base: richiamato nella doglianza ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel rito del patteggiamento.
art. 12-sexies D.L. 8/6/1992, n.306 (conv. L. 7/8/1992, n.356) (richiamata in giurisprudenza)
Norme sulle misure ablative: la giurisprudenza richiede motivazione specifica quando si dispone la confisca, anche nel patteggiamento, in ordine all'inattendibilità delle giustificazioni e alla sproporzione rispetto al reddito.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulle sentenze di patteggiamento è limitato: in Cassazione sono ammissibili solo motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; censure generiche sulla determinazione della pena sono spesso inammissibili.
- Se il patteggiamento prevede una pena concordata e il consenso formale è rispettato, il giudice di legittimità non riesamina liberamente la determinazione della pena a meno che non sussista illegalità o difetto di correlazione tra richiesta e sentenza.
- Quanto alla confisca disposta contestualmente al patteggiamento, il giudice deve motivare in modo chiaro - anche se sintetico - le ragioni per cui ritiene non attendibili le giustificazioni sull'origine del denaro e deve valutare la sproporzione rispetto ai redditi dichiarati; una motivazione ancorata a precedenti provvedimenti cautelari e all'esame delle giustificazioni può essere considerata sufficiente.
- La documentazione probatoria sulla provenienza lecita di somme sequestrate è decisiva: l'onere di fornire spiegazioni credibili grava sull'interessato; se rimane una parte non giustificata la confisca può essere confermata.
- La reiezione o inammissibilità del ricorso comporta rischi economici per il ricorrente (spese processuali e, nei casi previsti, somme a favore della Cassa delle Ammende).
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