Sentenza n. 11834/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento - della graduatoria di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella quale l’odierna parte ricorrente non risulta essere inclusa, a causa della presenza di alcuni quesiti errato e/o fuorvianti nel proprio questionario; - della graduatoria dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 18 febbraio 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - della graduatoria rettificata dei candidati vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», Codice 02, pubblicata in data 15 aprile 2026 sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna parte ricorrente, a causa dell’omessa valutazione del titolo di riserva dei posti; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 16.03.2026, recante “Assunzione dei vincitori assegnatari di sede”, nella parte in cui l’odierno ricorrente non è stata inclusa nell’elenco dei vincitori assegnati, unitamente al corrispondente ufficio di destinazione; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale del Ministero in data 09.04.2026, recante “Assunzione 2.600 unità nell’Area degli assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria – Richiesta documentazione ai fini della priorità nella scelta della sede”, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi del ricorrente; - dell’avviso pubblicato sul sito web ufficiale della p.a. in data 18.02.2026, con cui l’Amministrazione ha reso note le graduatorie dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non figura il nominativo di parte ricorrente, a causa della presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti nel proprio questionario; - degli elenchi dei vincitori del concorso de quo nella parte in cui la p.a. ha omesso di indicare le quote di riserva dei posti e gli elenchi dei candidati idonei; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito della prova scritta pari a 21,5 punti, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza di alcuni quesiti errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso de quo, con particolare riferimento ai quesiti nn. 16, 19 e 33; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso de quo, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 16, 19, 33 del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti; - del bando di concorso de quo, nella parte in cui dovesse interpretarsi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dei verbali di correzione della prova scritta della ricorrente, sebbene allo stato non conosciuti; - per quanto di interesse, del bando di concorso, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - dell’art. 1.3 del bando di concorso, ove è previsto che “Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti è riservato, per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente comma 1, ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all’assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1014, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; nonché per l’accertamento dell’interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria dei candidati vincitori riservisti; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell’elenco dei vincitori riservisti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie di merito e dei vincitori, avvisi di assunzione e atti della procedura concorsuale, nella parte in cui il candidato non è stato incluso tra i vincitori e non gli è stata riconosciuta la riserva dei posti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e gestore concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria e gli atti della procedura relativa al concorso per il reclutamento di personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia, contestando il punteggio di 21,5 punti ottenuto nella prova scritta e sostenendo l'erroneità o il carattere fuorviante dei quesiti nn. 16, 19 e 33. Ha inoltre lamentato il mancato riconoscimento della riserva di posti prevista dagli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010, che assumeva di avere dichiarato nella domanda di partecipazione. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, chiedendo comunque il rigetto nel merito. Il ricorrente ha proposto anche domanda di accertamento della spettanza dell'inclusione nella graduatoria dei vincitori riservisti e domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, definendo la causa con sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. Ha respinto l'eccezione di irricevibilità, rilevando che, per il candidato che abbia superato la prova scritta e proseguito l'iter concorsuale, la lesione diviene concreta e attuale con la pubblicazione della graduatoria, momento in cui è noto il punteggio finale. Ha riconosciuto la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia, in quanto destinatario degli effetti della procedura, pur non avendo adottato direttamente tutti gli atti concorsuali. Nel merito, ha ritenuto corrette le risposte indicate dall'amministrazione per tutti e tre i quesiti contestati: per il quesito n. 16, la risposta esatta era che l'ammontare delle spese e degli onorari è sempre determinato dal giudice; per il quesito n. 19, l'alternativa da scartare era 'Globalizzazione'; per il quesito n. 33, la risposta corretta era l'implicazione secondo cui, se Sara non propone all'amica di vedersi, Alberta è uscita con il fidanzato. Quanto alla riserva, il TAR ha ritenuto legittima la sua mancata applicazione, poiché il candidato aveva selezionato espressamente 'no' alla voce relativa alla riserva dei posti nella domanda resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000. Tale dichiarazione non costituiva una mera omissione, ma una dichiarazione negativa cui si applicano il principio di autoresponsabilità e il divieto di venire contra factum proprium, quale corollario della buona fede. Il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, in favore delle amministrazioni resistenti, in solido.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando il contraddittorio e l'istruttoria risultano completi, previo avviso alle parti.
art. 74 c.p.a.
Consente la sentenza in forma semplificata con sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo e ai precedenti conformi.
artt. 678 e 1014 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Prevedono la riserva di posti in favore delle categorie di volontari e ufficiali indicate dalla disciplina, ove il candidato possieda i relativi requisiti e li dichiari correttamente nella domanda.
art. 1, comma 2, lex specialis
Disciplina, nell'ambito del bando, la riserva dei posti applicabile alla procedura concorsuale.
artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000
La domanda contenente la dichiarazione espressa di non possedere titoli di riserva assume valore di dichiarazione sostitutiva e vincola il dichiarante secondo il principio di autoresponsabilità.
art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990
Il dovere di buona fede e collaborazione dell'amministrazione fonda, secondo il richiamo operato dal giudice, il corollario per cui il concorrente non può venire contra factum proprium rispetto a una propria dichiarazione espressa.
art. 30 c.p.a.
Costituisce la base della domanda di risarcimento in forma specifica proposta dal ricorrente, risultata infondata per il rigetto della domanda demolitoria.
Massime di principio
- Nel contenzioso concorsuale, quando il candidato abbia superato la prova scritta e proseguito l'iter selettivo, la lesione derivante dall'erronea attribuzione del punteggio diviene concreta e attuale con la pubblicazione della graduatoria finale; il ricorso proposto entro il termine decorrente da tale pubblicazione non è tardivo per il solo fatto che il risultato della prova scritta fosse stato reso noto anteriormente.
- L'amministrazione destinataria degli effetti di una procedura concorsuale è legittimata passivamente nel giudizio relativo agli atti della procedura anche quando non abbia adottato direttamente tutti gli atti organizzativi o gestionali della selezione.
- In una prova concorsuale a risposta multipla, la contestazione del candidato non può essere accolta quando il giudice ritenga univocamente corretta la risposta individuata dalla commissione e non erronee o fuorvianti le alternative somministrate.
- La selezione espressa dell'opzione negativa relativa al possesso di titoli di riserva nella domanda di partecipazione, resa come dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, non costituisce una mera omissione e preclude al candidato di ottenere successivamente il riconoscimento della riserva sulla base di una diversa ricostruzione della propria posizione.
- Il principio di autoresponsabilità del concorrente e il divieto di venire contra factum proprium impediscono di contraddire in giudizio una dichiarazione espressa resa nella domanda di partecipazione, salvo che ne sia dimostrata l'erroneità secondo modalità giuridicamente rilevanti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1428/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1429/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1430/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1431/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1432/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 giu 2026Sentenza n. 1433/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →