Sentenza n. 1632/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento - della Determinazione n. -OMISSIS- del 12 novembre 2025, notificata il 13 novembre 2025, con la quale è stata ordinata la «demolizione delle opere eseguite abusivamente e rimessa in pristino dei luoghi, insistenti in -OMISSIS-, in catasto al foglio -OMISSIS-»; - della Relazione dell’accertamento eseguito dal Dipartimento Servizi Territoriali e Urbanistici, congiuntamente a personale del Corpo della Polizia municipale, nella località in oggetto, trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 22 settembre 2025; - della nota del Corpo della Polizia Municipale prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino relativa a opere edilizie abusive, unitamente agli atti di accertamento presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione riguardante numerose opere realizzate su immobili di loro proprietà, tra cui cambi di destinazione d'uso, modifiche strutturali e distributive, fusione di unità immobiliari, realizzazione di scale, tettoie, pensiline, balconi, terrazzi, chiusure di terrazzi e ampliamenti volumetrici. Hanno chiesto preliminarmente la riunione con altri ricorsi proposti contro ulteriori ordinanze adottate dal Comune sulla base del medesimo accertamento. Nel merito hanno dedotto: l'illegittimo frazionamento dell'unico accertamento in più ordinanze, asseritamente idoneo a moltiplicare la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001; l'aggravamento del procedimento e degli oneri difensivi, in violazione dell'art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990, nonché il difetto di motivazione sulla scelta di adottare più provvedimenti; l'omessa comunicazione di avvio del procedimento; la preclusione all'adozione dell'ordine demolitorio per la pendenza di un'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 39 l. 724/1994; l'obbligo del Comune di definire previamente la domanda di condono e di considerare l'intero fabbricato, anche in relazione a un precedente titolo edilizio; l'irrilevanza delle opere in ragione della sopravvenienza dei vincoli rispetto alla loro realizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta del Comune di rinvio dell'udienza, ritenendo che la volontà di esaminare tardivamente le istanze di condono non costituisse una ragione eccezionale né un'esigenza difensiva improcrastinabile ai sensi dell'art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha respinto anche la richiesta di riunione, poiché le ordinanze riguardavano immobili e abusi autonomi, sebbene derivassero dal medesimo accertamento. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale: la lamentata moltiplicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 riguardava un potere futuro ed eventuale, esercitabile solo in caso di inottemperanza agli ordini demolitori. Gli altri motivi sono stati rigettati. La pluralità delle ordinanze non è stata ritenuta irragionevole né bisognosa di specifica motivazione, stante l'autonomia delle particelle, degli immobili e degli abusi; l'eventuale aggravamento avrebbe comunque carattere formale e non sarebbe idoneo, da solo, a invalidare il provvedimento. È stata ritenuta non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordine di demolizione è un atto vincolato e doveroso. Inoltre, i ricorrenti non hanno dimostrato che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un diverso esito: le opere contestate erano ulteriori rispetto a quelle oggetto della domanda di condono e, secondo quanto ammesso dagli stessi ricorrenti, fisicamente connesse con esse. La presentazione del condono sospende il potere repressivo solo per le opere espressamente comprese nella domanda, non per opere ulteriori o modificative realizzate successivamente; tali opere sono abusive e demolibili ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001. Il TAR ha inoltre rilevato che i ricorrenti non avevano assolto l'onere di dimostrare l'irrilevanza o la natura secondaria degli abusi, mentre alcune opere presentavano consistenti aumenti volumetrici. La censura relativa alla sopravvenienza dei vincoli è stata ritenuta irrilevante, poiché l'abuso edilizio ha natura permanente e l'illecito perdura anche al momento dell'apposizione dei vincoli. Ricorso quindi in parte inammissibile e per il resto rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza
Il rinvio dell'udienza di merito è ammissibile solo in presenza di esigenze difensive improcrastinabili o di altre circostanze eccezionali; la volontà dell'amministrazione di definire tardivamente istanze di condono non è sufficiente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il giudice ha dato avviso della possibile parziale inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale in relazione alla sanzione pecuniaria futura ed eventuale.
art. 1, commi 2 e 2-bis, l. 241/1990
Il divieto di aggravamento non impedisce all'amministrazione di adottare distinti provvedimenti quando la situazione concreta, caratterizzata dall'autonomia di immobili e abusi, lo giustifichi; l'eventuale aggravamento meramente formale non determina di per sé l'invalidità dell'atto.
art. 3 l. 241/1990
La scelta di adottare più ordinanze demolitorie, giustificata dall'autonomia degli immobili e degli abusi, è stata ritenuta una scelta di opportunità non richiedente una specifica motivazione formale.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio non è normalmente necessaria per l'ordine di demolizione, quale provvedimento vincolato e doveroso privo di margini di discrezionalità; comunque, il ricorrente deve dimostrare che la partecipazione avrebbe potuto incidere sull'esito.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le opere abusive ulteriori rispetto a quelle comprese nella domanda di condono sono soggette all'ordinario potere repressivo e all'ordine di demolizione; l'illecito edilizio ha natura permanente.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La censura relativa alla possibile moltiplicazione della sanzione pecuniaria è inammissibile se riferita a un potere futuro ed eventuale, non ancora esercitato, per difetto di interesse attuale.
art. 39 l. 724/1994
La domanda di condono produce effetto sospensivo del potere repressivo limitatamente alle opere dichiarate nella domanda e non può legittimare opere nuove o ulteriori.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce base normativa per l'oscuramento delle generalità delle parti private a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La contestazione giudiziale di una sanzione amministrativa futura ed eventuale, non ancora adottata, è inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale.
- La pendenza di una domanda di condono edilizio sospende il potere repressivo dell'amministrazione esclusivamente con riferimento alle opere espressamente comprese nella domanda; non impedisce la demolizione di opere ulteriori, nuove o modificative realizzate successivamente o comunque non comprese nell'istanza.
- La realizzazione di opere ulteriori che modifichino la consistenza materiale del manufatto oggetto di condono rende non più identificabile l'opera originaria e preclude l'effetto sospensivo della domanda di sanatoria, con conseguente assoggettamento delle opere ulteriori all'ordine di demolizione.
- L'ordine di demolizione di opere abusive è un provvedimento vincolato e doveroso; di regola non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di margini di discrezionalità idonei a rendere utile la partecipazione del destinatario.
- Quando un unico accertamento riguarda immobili, particelle e abusi autonomi, l'amministrazione può adottare distinti ordini demolitori senza che ciò integri necessariamente un irragionevole aggravamento del procedimento o imponga una specifica motivazione sulla scelta organizzativa.
- L'illecito edilizio ha natura permanente: la sopravvenienza di vincoli sull'area non rende irrilevante l'abuso, se questo permane al momento dell'apposizione del vincolo.
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