Sentenza n. 1780/2026 - Milano, Sezione 1
per l'accertamento - dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Agenzie resistenti su istanze e diffide della società ricorrente, con ordine di provvedere mediante atti espressi e motivati, e con ogni misura utile a consentire la prosecuzione delle pratiche amministrative connesse all’attività d’impresa (immatricolazioni, sblocchi telaio, riscontri a enti terzi);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulle istanze di nulla osta e chiarimenti relative al blocco della procedura di immatricolazione di un autoveicolo importato dagli Stati Uniti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. chiedendo di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dalle Agenzie resistenti sulle istanze e diffide asseritamente trasmesse il 5 e il 21 novembre 2025, con ordine di provvedere mediante atti espressi e motivati e di consentire la prosecuzione della pratica di immatricolazione. La società aveva importato dagli Stati Uniti un’autovettura a Campione d’Italia, in regime di esenzione IVA collegato al particolare regime fiscale del Comune, e aveva chiesto l’immatricolazione presso la Motorizzazione Civile di Roma. La Motorizzazione aveva richiesto all’Agenzia delle Dogane la verifica dell’autenticità della dichiarazione doganale. La ricorrente deduceva l’inerzia delle Agenzie rispetto alla conclusione delle verifiche e alla trasmissione del relativo riscontro. Le amministrazioni hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lombardia, l’inammissibilità del ricorso per la natura endoprocedimentale degli atti richiesti, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane e l’inammissibilità della domanda risarcitoria. Nel merito, il giudizio ha accertato che l’Agenzia delle Dogane aveva svolto verifiche sul veicolo e aveva successivamente trasmesso alla Motorizzazione, il 10 febbraio 2026, un riscontro conclusivo circa la registrazione della dichiarazione doganale e la sua ritenuta inidoneità sostanziale a sostenere l’immatricolazione, anche in ragione della cessione del veicolo a un soggetto residente nel territorio nazionale. Quanto all’Agenzia delle Entrate, l’istanza era riferita a un’attività di controllo fiscale avviata d’ufficio e non risultava idonea a imporre un obbligo di provvedere su una domanda della società. Il Collegio ha inoltre rilevato la tardività e inutilizzabilità della memoria depositata dalla ricorrente, in ragione del mancato rispetto dei termini dimezzati applicabili al rito sul silenzio.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari delle amministrazioni. Ha ritenuto sussistente la competenza territoriale del TAR Lombardia, perché il ricorso riguardava l’inerzia delle Agenzie di Como e non quella della Motorizzazione di Roma. Ha escluso che la natura endoprocedimentale degli atti richiesti impedisse il ricorso, poiché l’amministrazione destinataria di un’istanza non può restare inerte neppure quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. Ha quindi riconosciuto la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Dogane, destinataria dell’istanza e coinvolta nelle verifiche. Ha dichiarato inutilizzabile la memoria della ricorrente depositata tardivamente, poiché i termini per memorie e documenti sono perentori e, nel rito sul silenzio, dimezzati ai sensi dell’art. 87, comma 3, c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nei confronti dell’Agenzia delle Dogane: dopo la proposizione del ricorso, l’Agenzia aveva adottato e trasmesso alla Motorizzazione un riscontro conclusivo, facendo venir meno l’inerzia oggetto del giudizio. La società avrebbe potuto impugnare tale atto con autonoma azione di annullamento, anche mediante motivi aggiunti ai sensi dell’art. 117, comma 5, c.p.a. Il ricorso è stato invece ritenuto infondato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’istanza riguardava un controllo fiscale avviato d’ufficio e presentava carattere abnorme, non sussistendo un obbligo dell’Agenzia di provvedere nei termini richiesti. La domanda risarcitoria è stata respinta, non risultando un danno ingiusto alla luce delle medesime considerazioni. Le spese della fase di merito sono state compensate, fermo quanto già liquidato in sede cautelare.
Norme richiamate
art. 31 c.p.a.
Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere su un’istanza del privato.
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito sul silenzio; il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere, ma il ricorso diviene improcedibile se, nelle more, l’amministrazione adotta un provvedimento espresso.
art. 117, comma 5, c.p.a.
Consente di impugnare, anche con motivi aggiunti, il provvedimento sopravvenuto nel corso del giudizio sul silenzio, qualora ritenuto lesivo.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga l’istanza irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Prevede la dimidiazione dei termini processuali nel rito camerale e, nel caso esaminato, ha comportato la tardività della memoria depositata dalla ricorrente.
art. 73 c.p.a.
I termini per il deposito di memorie e documenti hanno carattere perentorio; gli atti depositati tardivamente sono inutilizzabili processualmente.
art. 15 Reg. (UE) 952/2013
È stato richiamato dall’Agenzia delle Dogane quale base della richiesta di informazioni alla società nell’ambito delle verifiche doganali.
comma 15-bis dell’art. 35 d.P.R. 633/1972
È stato richiamato dall’Agenzia delle Entrate quale base dei controlli relativi all’operatività della partita IVA e al contrasto dei fenomeni evasivi.
Massime di principio
- Il rito avverso il silenzio presuppone la mancata conclusione, entro il termine dovuto, di un procedimento già avviato oppure la mancata evasione di un’istanza privata non pretestuosa volta a sollecitare l’esercizio di un pubblico potere; non è sufficiente una qualsiasi inerzia materiale dell’amministrazione.
- L’amministrazione destinataria di una formale istanza deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche quando ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; la natura endoprocedimentale dell’attività richiesta non consente, di per sé, di rimanere inerte.
- Nel giudizio avverso il silenzio, l’adozione nelle more di un provvedimento espresso, anche non favorevole all’interessato, elimina la situazione di inerzia e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul silenzio; l’eventuale illegittimità del provvedimento sopravvenuto deve essere fatta valere con un’azione di annullamento, anche mediante motivi aggiunti nei casi previsti.
- Non sussiste un obbligo di provvedere su un’istanza abnorme che pretenda di imporre all’amministrazione un’attività provvedimentale su un controllo fiscale iniziato d’ufficio, anziché su una domanda privata idonea a sollecitare l’esercizio di un potere amministrativo.
- Nel rito sul silenzio, i termini per il deposito di memorie e documenti sono dimezzati e restano perentori; la memoria depositata oltre il termine è inutilizzabile e deve essere considerata tamquam non esset.
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