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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15589 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sostenendo che la domanda di rimborso dell'IRPEF trattenuta sull'incentivo alle dimissioni fosse tardiva. Il contribuente aveva chiesto il rimborso il 4 agosto 2009, richiamando la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani, che aveva dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la normativa italiana che applicava un'aliquota ridotta in base a diverse soglie di età per uomini e donne. Secondo l'Agenzia, il termine quadriennale previsto per il rimborso decorreva dalla data della ritenuta fiscale effettuata nel 2000 e non dalla successiva sentenza della Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, applicando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, anche quando un'imposta viene dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione Europea, il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta e non dalla data della pronuncia europea. Poiché la domanda era stata presentata oltre 48 mesi dopo la ritenuta effettuata nel 2000, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, rigettando la domanda originaria del contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per la presenza di precedenti giurisprudenziali non univoci.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 4-bis

    aliquota ridotta alla metà sulle somme erogate a titolo di incentivo alle dimissioni ai lavoratori che avevano superato i 50 anni, se donne, e i 55 anni, se uomini

    La norma prevedeva un trattamento fiscale differenziato per uomini e donne in base a soglie di età diverse; tale disciplina è stata ritenuta incompatibile con il principio europeo di parità di trattamento.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    termine di decadenza quadriennale per la presentazione dell'istanza di rimborso

    Il termine per chiedere il rimborso delle imposte sui redditi decorre dalla data del versamento o della ritenuta, anche se l'illegittimità dell'imposta viene accertata successivamente da una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione Europea.

  • Direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE

    attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro

    La direttiva è stata utilizzata dalla Corte di giustizia per censurare la diversa disciplina fiscale fondata su soglie di età differenti per uomini e donne.

  • Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 21 luglio 2005, causa C-207/04, Vergani

    La sentenza ha dichiarato contraria al diritto dell'Unione la normativa italiana sull'aliquota ridotta applicata agli incentivi alle dimissioni sulla base di soglie anagrafiche diverse per uomini e donne, ma non ha fatto decorrere da tale pronuncia il termine nazionale di decadenza per il rimborso.

  • Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 13676/2014

    Ha stabilito che il termine previsto dalla normativa tributaria per chiedere il rimborso di un'imposta incompatibile con il diritto dell'Unione decorre dal versamento dell'imposta e non dalla successiva sentenza europea che ne accerta l'incompatibilità.

Massime di principio

  • La successiva dichiarazione di incompatibilità di un tributo con il diritto dell'Unione Europea non riapre, di regola, il termine nazionale di decadenza per chiedere il rimborso.
  • Per verificare la tempestività di una domanda di rimborso occorre individuare la data del versamento o della ritenuta e applicare il termine previsto dalla specifica normativa tributaria.
  • La conoscenza successiva dell'illegittimità dell'imposta, anche derivante da una sentenza della Corte di giustizia, non sostituisce automaticamente il dies a quo fissato dalla legge nazionale.
  • Quando la domanda di rimborso è presentata oltre il termine decadenziale, il contribuente può perdere il diritto al rimborso anche se il tributo è stato successivamente riconosciuto incompatibile con il diritto europeo.
  • In presenza di una disciplina fiscale potenzialmente discriminatoria o incompatibile con il diritto dell'Unione, è prudente presentare tempestivamente l'istanza di rimborso, senza attendere l'esito definitivo del contenzioso europeo.

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