Sentenza n. 38/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro n. 2140/2024, depositata il 23.04.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2140/2024, concernente il pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza dopo che la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2140/2024, munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata al Ministero ed era passata in giudicato. Il giudicato aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per le annualità indicate nel titolo e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l’esistenza o l’ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura di pagamento. La ricorrente ha inoltre dovuto regolarizzare, a seguito di ordinanza istruttoria del TAR, la documentazione relativa al titolo, al passaggio in giudicato e alla procura. È stata chiesta anche la condanna dell’amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma a titolo di astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’inottemperanza del Ministero al giudicato del Tribunale di Milano. Ha rilevato che la sentenza era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento e il debito non risultava contestato né nell’an né nel quantum. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente. Il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari al pagamento e trasmettere al TAR una relazione conclusiva. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell’amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il TAR ha ritenuto che le difficoltà di adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e soprattutto all’esiguità del debito rendessero la penalità manifestamente eccessiva e afflittiva. Le spese sono state compensate, poiché la ricorrente aveva regolarizzato solo tardivamente la documentazione essenziale, dopo l’ordine del Tribunale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta; il comma 4, lett. e), disciplina la possibilità di imporre una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e al rischio di una locupletazione eccessiva o di una sanzione troppo afflittiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento da parte dell’amministrazione debitrice deve essere decorso prima di poter accertare l’inottemperanza rispetto al titolo esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Consente, in caso di persistente mancata esecuzione, la nomina preventiva del commissario ad acta, incaricato di sostituirsi all’amministrazione inadempiente secondo i termini e le modalità stabiliti dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato, ritualmente notificata e non eseguita dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche, il giudice può accertare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine assegnato.
- La mancata contestazione da parte dell’amministrazione dell’esistenza e dell’ammontare del credito, unitamente alla prova del mancato pagamento, consente di ritenere non controverso il credito posto a base dell’ottemperanza.
- In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è possibile nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, conferendogli il potere di compiere gli atti necessari all’esecuzione e prevedendo un termine decorrente dalla comunicazione dell’inottemperanza.
- L’astreinte prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, considerando anche i vincoli normativi e di bilancio gravanti sull’amministrazione pubblica e l’esiguità del debito.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell’amministrazione di appartenenza, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto alla retribuzione ordinaria.
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