Cassazione Penale, Sentenza n. 36204/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma del 29.4.2024 che, in accoglimento dell'appello del PM, aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile (parte di un complesso di 18 immobili di proprieta' ATER) ritenuto nella disponibilita' della ricorrente. La ricorrente deduceva: 1) vizi procedurali relativi al decreto di fissazione dell'udienza camerale e mancata acquisizione/valutazione della memoria difensiva in base all'art. 23-bis DL 137/2020 e artt. 311, 127, 178 c.p.p.; 2) violazione del principio ne bis in idem relativo a un procedimento penale anteriore (decreto penale di condanna 2018); 3) violazione dell'art. 275 c.p.p. per carenza di proporzionalita' e assenza del periculum in mora; 4) invocazione dello stato di necessita' (art. 54 c.p.) come scriminante per la messa in pericolo del diritto all'abitazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e, in particolare, per mancanza di interesse concreto e attuale all'impugnazione. Pur riconoscendo che la ricorrente era astrattamente tra i soggetti legittimati dall'art. 322 c.p.p., la Corte ha ritenuto necessario che chi impugna dimostri la collegatezza con il bene sequestrato e la possibile riconsegna (titolo o fatto che giustifichi la restituzione). La ricorrente non ha allegato alcun titolo o elemento fattuale che dimostrasse una relazione idonea a ottenere la restituzione dell'immobile (di proprieta' ATER). Percio' il giudice ha deciso l'inammissibilita' del ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23-bis DL 137/2020
La norma e' invocata dalla difesa per questioni procedurali relative all'avviso sulla possibilita' di richiesta di discussione orale; pero' la Corte non ha valutato il merito della questione in quanto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
art. 311 c.p.p.
Richiamato dalla ricorrente in relazione a vizi del procedimento camerale; non e' stato valutato nel merito dalla Corte a causa dell'inammissibilita' del ricorso.
art. 127 c.p.p.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente in tema di garanzie difensive; la Corte non si e' pronunciata sul punto perche' ha escluso l'ammissibilita' del gravame.
art. 178 c.p.p.
Richiamato dalla difesa con riferimento alla trattazione camerale; non valutato nel merito dalla Corte.
art. 349 c.p.
Invocato in rapporto al ne bis in idem; la Corte non ha affrontato la questione sostanziale perche' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
Richiamata dalla difesa sul tema del ne bis in idem; non analizzata nel merito dalla Corte per inammissibilita'.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Protocollo 7, art. 4 (proced. 7 CEDU)
Invocato in relazione al ne bis in idem; la Corte non ha esaminato la pretesa violazione sostanziale.
art. 275 c.p.p.
Richiamato in ordine alla proporzionalita' e al periculum in mora; la Corte non si e' pronunciata sul merito per effetto dell'inammissibilita'.
art. 54 c.p.
La causa di giustificazione dello stato di necessita' e' stata invocata dalla difesa (diritto all'abitazione); pero' tale allegazione non e' stata esaminata dalla Corte dato che il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.
art. 322 c.p.p.
La Corte ha richiamato questa norma per spiegare che, sebbene l'art. 322 indichi in astratto le categorie legittimate a proporre il riesame, la legittimazione astratta non esonera dall'onere di dimostrare un interesse concreto e attuale all'impugnazione (ossia la possibilita' di ottenere la restituzione del bene).
art. 322-bis c.p.p.
Richiamato come parte della disciplina specifica dei sequestri e delle impugnazioni reali; la Corte ha applicato la giurisprudenza successiva che integra il requisito dell'interesse concreto.
art. 568 c.p.p.
La Corte ha richiamato la disciplina generale delle impugnazioni, ribadendo l'onere, a norma degli artt. 568 e 581, di allegare le ragioni e gli elementi di fatto che dimostrino l'interesse concreto all'impugnazione.
art. 591 c.p.p.
Richiamato in relazione ai limiti delle impugnazioni e all'esigenza di interesse concreto e attuale.
art. 581 c.p.p.
Usata per sottolineare l'onere di allegazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell'impugnazione; la mancata allegazione determina l'inammissibilita'.
art. 616 c.p.p.
Applicato dalla Corte per la liquidazione della somma dovuta alla Cassa delle Ammende (euro 3.000) a carico della ricorrente in caso di inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- Chi impugna un provvedimento di sequestro preventivo relativo a un bene di terzi deve dimostrare un interesse concreto e attuale: non basta l'astratta legittimazione dell'art. 322 c.p.p.; occorre allegare titoli o fatti che giustifichino la richiesta di restituzione del bene.
- Le impugnazioni cautelari soggiacciono agli ordinari oneri di allegazione previsti per le impugnazioni: in mancanza di specifici elementi di fatto e di diritto che dimostrino l'effetto utile dell'impugnazione, il ricorso e' inammissibile.
- Le questioni procedurali o sostanziali (vizi di notifica, ne bis in idem, proporzionalita', scriminanti) possono non essere esaminate nel merito se il giudice di legittimita' rileva un vizio di ammissibilita' procedurale o la mancanza di interesse concreto dell'impugnante.
- Per contestare validamente un sequestro su un bene di proprieta' di terzi e' necessario documentare una relazione giuridica o fattuale con il bene (es. titoli di godimento, contratti, diritti reali) che renda probabile la restituzione in caso di accoglimento del gravame.
- In sede preventiva, accuse generiche circa la sproporzione della misura o l'assenza del periculum in mora devono essere corredate da elementi concreti e specifici per essere valutate: affermazioni di principio senza prove fattuali rischiano l'inammissibilita' o il rigetto.
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