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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14991/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'ente previdenziale, pari a euro 350.879, relativa al periodo luglio 2011-maggio 2014, formalizzata con verbale unico di accertamento e notificazione del 18 agosto 2014. La cooperativa aveva promosso domanda di accertamento negativo del credito, sostenendo che i rapporti instaurati con i soci lavoratori erano rapporti autonomi, in particolare con soci artigiani, e che comunque l'ente non potesse recuperare contributi per periodi già coperti da precedenti accertamenti di regolarità contributiva. La sentenza d'appello aveva limitato la preclusione al solo periodo luglio 2011-febbraio 2012, ritenendo invece dovuta la contribuzione per il periodo successivo, poiché i soci avevano prestato attività in modo continuativo e non saltuariamente. Con il ricorso per cassazione la cooperativa ha dedotto: 1) violazione dell'art. 3, comma 20, L. n. 335/1995, per avere la Corte territoriale ritenuto possibile un nuovo accertamento contributivo nonostante il verbale della DTL del 16 luglio 2014; 2) violazione dell'art. 416, comma 2, c.p.c., per non avere considerato come non contestate le allegazioni sulla natura autonoma dei rapporti; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c. e 2094 c.c., per asserita inversione dell'onere della prova e per avere attribuito al verbale ispettivo efficacia probatoria impropria, nonché per avere ritenuto sussistente la subordinazione invece di rapporti di lavoro autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché il ricorso non riportava né localizzava adeguatamente il verbale ispettivo della DTL del 16 luglio 2014 né il successivo verbale INPS del 18 agosto 2014, impedendo il controllo sulla coincidenza dei periodi e sull'eventuale preclusione. Ha ritenuto inammissibili anche il secondo e il terzo motivo nella parte in cui miravano a contestare accertamenti di fatto riservati al giudice di merito sulla natura dei rapporti e sulle modalità della prestazione, osservando che tali apprezzamenti sono censurabili solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale. Nel merito, ha comunque ritenuto infondati i motivi perché la tutela previdenziale dei soci di cooperativa e il correlato obbligo contributivo presuppongono che il lavoro sia svolto in modo continuativo e non saltuariamente, senza porsi come prestazione autonoma, e nella specie la Corte d'appello aveva accertato proprio tale situazione, valorizzando anche il verbale ispettivo e rilevando che la cooperativa non aveva provato il fatto impeditivo rappresentato dalla natura autonoma o non continuativa delle prestazioni. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 20, L. n. 335/1995

    Un precedente accertamento di regolarità contributiva può assumere efficacia preclusiva solo nei limiti effettivi del periodo e dell'oggetto coperti dall'accertamento stesso; la verifica della preclusione richiede la precisa individuazione dei verbali e dei periodi considerati.

  • art. 416, comma 2, c.p.c.

    La mancata contestazione dei fatti allegati va valutata dal giudice di merito nell'ambito dell'apprezzamento del caso concreto; nel ricorso non è sufficiente affermarne in astratto l'effetto senza confrontarsi con gli accertamenti compiuti.

  • art. 2697 c.c.

    Nel giudizio di accertamento negativo del credito contributivo, il soggetto che invoca un fatto impeditivo della pretesa deve provarlo; nella specie la cooperativa non ha dimostrato la natura autonoma o non continuativa delle prestazioni.

  • art. 115 c.p.c.

    Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche sulle risultanze del verbale ispettivo, nei limiti del libero apprezzamento delle prove.

  • art. 2094 c.c.

    La subordinazione non viene automaticamente desunta dall'obbligo contributivo verso i soci di cooperativa; occorre verificare in concreto se la prestazione presenti i caratteri della subordinazione o, comunque, non sia autonoma e saltuaria.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere la specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Gli accertamenti di fatto sulla natura del rapporto e sulle modalità di svolgimento della prestazione sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma.

  • art. 2, comma 2, R.D. n. 1422/1924

    Le società cooperative sono considerate datori di lavoro anche nei confronti dei soci impiegati nei lavori da esse assunti, ai fini dell'obbligo contributivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di accertamento negativo di un credito contributivo, l'onere di provare i fatti impeditivi o estintivi della pretesa grava sulla parte che li allega; se l'ente contesta specificamente la ricostruzione difensiva, non opera alcuna automatica prova per non contestazione.
  • Per i soci di cooperativa, l'obbligo contributivo non presuppone necessariamente un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, ma richiede che il lavoro sia prestato in modo continuativo e non saltuariamente e non si configuri come attività autonoma.
  • In cassazione non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di specificità, indicando e localizzando puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura, pena l'inammissibilità del motivo.
  • Le risultanze di un verbale ispettivo possono essere utilizzate dal giudice di merito come elemento di convincimento, ma restano soggette al libero apprezzamento del giudice e non attribuiscono di per sé una prova legale decisiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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