Cassazione Civile, Sentenza n. 3378/2020 del 12/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente impugnava il preavviso di fermo amministrativo notificatogli in relazione a due cartelle di pagamento. La Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza depositata il 12 ottobre 2011, accoglieva il ricorso, rilevando che le cartelle erano state notificate presso il domicilio fiscale con il rito previsto per gli irreperibili, benché l’agente della riscossione fosse già a conoscenza del domicilio effettivo del destinatario, dove aveva notificato altre cartelle negli anni 2006-2007 e, successivamente, il preavviso di fermo. La CTR Lombardia, con sentenza del 18 febbraio 2013, rigettava l’appello dell’agente della riscossione. Quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione degli artt. 26 del D.P.R. n. 602/1973, 60 del D.P.R. n. 600/1973 e 2700 c.c., sostenendo la regolarità della notificazione presso il domicilio fiscale, l’irrilevanza del domicilio di fatto non comunicato e la fede privilegiata della relata; 2) omesso esame della valenza fidefacente delle relate e della certificazione anagrafica, nonché dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; 3) vizio motivazionale per mancata precisazione del contenuto e della data delle precedenti cartelle notificate al domicilio effettivo; 4) violazione del principio tempus regit actum, assumendo che il preavviso fosse legittimo perché, al momento della sua notificazione, una cartella non era stata pagata; 5) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sull’individuazione del domicilio effettivo e sulla contestazione del luogo in cui notificare le cartelle.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Il primo motivo è infondato: la notificazione per irreperibilità assoluta presuppone che, dopo effettive ricerche nel Comune del domicilio fiscale, non siano reperibili abitazione, ufficio o azienda del destinatario; le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo e non prevalgono sulla conoscenza del luogo di dimora effettiva. Nel caso concreto era incontestato che l’agente della riscossione avesse già notificato altre cartelle presso il domicilio effettivo del contribuente e vi avesse poi notificato anche il preavviso di fermo. La contestazione della fede privilegiata della relata è inconferente, perché l’irreperibilità presso il domicilio fiscale non era contestata. Il secondo motivo è inammissibile: la questione relativa alla valenza degli atti pubblici non risultava indicata come tempestivamente sollevata nei gradi di merito e i fatti documentati non erano decisivi, poiché la CTR non li aveva negati; sono inoltre infondate le deduzioni ex artt. 115 e 116 c.p.c., che non consentono di censurare la mera valutazione delle prove. Il terzo motivo è inammissibile, sia perché la questione non risultava tempestivamente introdotta, sia perché la natura delle precedenti cartelle era irrilevante: la loro notificazione al domicilio effettivo dimostrava comunque la conoscenza di tale indirizzo. Il quarto motivo è inammissibile perché non censura la ratio della sentenza, fondata sull’invalidità della notificazione delle cartelle presupposte, e l’omesso pagamento al momento del preavviso non è pertinente. Il quinto motivo è inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non è denunciabile il mero difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione e la ricorrente non ha indicato uno specifico fatto storico decisivo omesso. La ricorrente è condannata a rimborsare al resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600/1973
In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l’atto.
La procedura per irreperibilità assoluta è legittima soltanto quando, compiute le ricerche nell’ambito del Comune del domicilio fiscale, non siano reperibili abitazione, ufficio o azienda del contribuente e manchino elementi oggettivi che consentano una diversa notificazione.
art. 26 D.P.R. n. 602/1973
La notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) era regolarmente avvenuta presso il domicilio fiscale del contribuente, non potendosi attribuire alcuna rilevanza al domicilio di fatto del medesimo (il quale ultimo, peraltro, non aveva provveduto a comunicare la variazione di indirizzo).
La censura prospettata dalla ricorrente, secondo cui la notificazione della cartella poteva essere eseguita al domicilio fiscale nonostante la conoscenza del domicilio effettivo, è respinta alla luce dei principi sulla necessità di verificare l’effettiva reperibilità del destinatario e la conoscenza dell’indirizzo alternativo. La proposizione riportata espone la tesi della ricorrente, non la regola accolta dalla Corte.
art. 143 c.p.c.
Del pari, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.
La notificazione per irreperibilità non può fondarsi soltanto sulla certificazione anagrafica: occorrono ricerche effettive nel luogo dell’ultima residenza nota, delle quali l’ufficiale giudiziario deve dare conto.
art. 115 c.p.c.
La violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre.
La violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva quando il giudice fonda la decisione su prove introdotte d’ufficio al di fuori dei poteri riconosciutigli; non consente invece di contestare il peso attribuito alle prove ritualmente proposte.
art. 116 c.p.c.
La violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova.
La violazione dell’art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice ha disatteso il principio legale di libera valutazione delle prove, non quando si contesta il modo in cui ha esercitato il prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, pur non sottraendosi i provvedimenti giudiziari all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Il motivo previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non consente di denunciare la mera insufficienza della motivazione; la censura deve rispettare il perimetro del vizio come riformulato.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, pur non sottraendosi i provvedimenti giudiziari all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
La riformulazione del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non elimina l’obbligo generale di motivazione della sentenza previsto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Massime di principio
- La notificazione per irreperibilità assoluta degli atti impositivi è rituale solo quando, dopo effettive ricerche nel Comune del domicilio fiscale, non siano reperibili l’abitazione, l’ufficio o l’azienda del contribuente e non sussistano elementi oggettivi che consentano di notificare altrimenti l’atto.
- Le risultanze anagrafiche hanno valore presuntivo circa il luogo di dimora abituale e possono essere superate da prove contrarie; ai fini della notificazione rileva il luogo in cui il destinatario dimora abitualmente di fatto.
- Quando il notificante conosce, per precedenti notificazioni, il domicilio effettivo del destinatario, non può fondare la notificazione per irreperibilità sulle sole risultanze anagrafiche o sull’irreperibilità presso il domicilio fiscale.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice abbia attribuito diversa forza persuasiva alle prove o abbia esercitato in modo asseritamente non condivisibile il proprio prudente apprezzamento; occorre rispettivamente una decisione basata su prove introdotte d’ufficio fuori dai poteri riconosciuti oppure il concreto disconoscimento del principio legale di valutazione.
- Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione non è di per sé censurabile: il ricorrente deve indicare uno specifico fatto storico, decisivo e il cui esame sia stato omesso.
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