Sentenza n. 1537/2026 - Torino, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditori)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti n. 232/2023, passata in giudicato e notificata al Ministero il 16 settembre 2024. La sentenza aveva riconosciuto a ciascun ricorrente somme variabili, comprese tra 500 e 2.500 euro, per diverse annualità scolastiche, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero non aveva adempiuto al titolo giudiziale. I ricorrenti hanno chiesto: l’ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo e la condanna alle spese. Il giudice ha rilevato che la pretesa era documentata, non adeguatamente contestata e fondata su un titolo avente efficacia di giudicato. Ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato civile. Ha ordinato all’Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal Tribunale di Asti a ciascun ricorrente, oltre agli interessi dalle singole scadenze al saldo, agli ulteriori accessori di legge maturati e dovuti e agli oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del credito: l’esatta entità del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall’Amministrazione sulla base del titolo e della legge, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con termine di 120 giorni per l’esecuzione. Non è stata riconosciuta un’astreinte, poiché il credito pecuniario risultava adeguatamente tutelato dalla maturazione degli interessi legali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La pronuncia è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in relazione alla seriale inerzia amministrativa rilevata.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha dichiarato l’inottemperanza al giudicato e ordinato all’Amministrazione di eseguirlo.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione esecutiva per il pagamento di somme di denaro.
artt. 1283 e seguenti c.c.
Sono richiamati quali parametri per la verifica dell’esatta misura e decorrenza degli interessi dovuti sul credito riconosciuto dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati per la regolazione e la distrazione delle spese del giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l’onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, quando sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l’Amministrazione sia rimasta inadempiente.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un credito pecuniario, il giudice non costituisce il diritto né determina necessariamente in via definitiva l’importo dovuto: l’esatta quantificazione del capitale residuo e degli interessi deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Accertata l’inottemperanza, il giudice può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti contabili necessari al pagamento.
- Per un credito pecuniario già assistito dalla maturazione degli interessi legali, non è automaticamente dovuta un’ulteriore astreinte: il giudice può negarla quando ritenga che la tutela degli interessi sia già adeguata a incentivare l’adempimento.
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