Cassazione Penale, Sentenza n. 19343/2023 del 08/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Ischia che aveva prosciolto Paola Regine per difetto della condizione di procedibilitaà (mancanza di querela) dai reati di minaccia e lesioni nei confronti di Giuseppe Pascale. Il ricorrente deduceva violazione di norme penali e processuali (art. 36, comma 2, d.lgs. n. 274/2000 e artt. 336 e ss. e 529 c.p.p.), sostenendo che il Giudice di Pace non avrebbe dovuto rifiutare il rinvio per consentire la produzione della querela indicata nell'imputazione, e che le querele in atti erano invece dirette verso soggetti diversi da Paola Regine.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, pur essendo possibile acquisire la querela in ogni stato e grado del processo trattandosi di documento necessario alla verificazione della procedibilitaà, nel caso concreto le querele presenti nel fascicolo erano rivolte a terzi e non a Paola Regine (la querela del 31/07/2019 risultava diretta contro Dunchenfield e Corso). Inoltre il Procuratore non ha allegato al ricorso la querela idonea a dimostrare la procedibilitaà, rendendo il ricorso non autosufficiente; perciò, alla luce del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il rimedio non poteva essere esaminato nel merito.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 274 del 2000, art. 36 comma 2
Norma invocata come titolo per impugnare in Cassazione; usata come base procedurale per la proposizione del ricorso
codice di procedura penale, artt. 336 e ss.
Riferimento alle norme sul procedimento e sugli atti istruttori; il ricorrente deduceva violazione nella gestione della produzione documentale e dei rinvii istruttori
codice di procedura penale, art. 529
Rinvio richiamato nella doglianza relativa alla conduzione del giudizio di merito (presumibilmente sul procedimento davanti al Giudice di Pace)
codice di procedura penale, art. 129 comma 1
Richiamato nella motivazione della Corte: l'imputato può chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità e il giudice deve verificare la sussistenza della condizione di procedibilità
disposizioni di attuazione c.p.p., art. 165-bis (introdotto d.l. 6/2/2018, n. 11)
Riferimento al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare e allegare gli atti che assume travisati
d.l. n. 137/2020, art. 23 comma 8 (e successive proroghe/estensioni)
Richiamata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti (disciplina transitoria sulla trattazione dei ricorsi)
Massime di principio
- La querela, se necessaria per la procedibilità del reato, può essere acquisita in ogni stato e grado del giudizio; tuttavia il giudice deve verificare che la querela sia effettivamente riferibile all'imputato a cui sono ascritti i reati
- In Cassazione vige il principio di autosufficienza del ricorso: chi impugna deve indicare e, quando rilevante, allegare gli atti indispensabili a dimostrare la fondatezza della doglianza (es. la querela che comprova la procedibilità)
- Se nel fascicolo risultano querele ma rivolte a soggetti diversi dall'imputato, il giudice di merito può dichiarare l’improcedibilità e prosciogliere l'imputato per difetto della condizione di procedibilità
- La parte offesa o il pubblico ministero che ritengono sussistere atti di procedibilità non acquisiti devono attivarne l'allegazione nella fase di merito o allegarli al ricorso per evitare l'inammissibilità per carenza di autosufficienza
- L'imputato mantiene la facoltà di chiedere l'immediata declaratoria di improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., obbligando il giudice a verificare la presenza della condizione di procedibilità
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