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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 516/2022 del 12/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di riesame che aveva confermato il sequestro preventivo dell'autocarro e del relativo carico di rifiuti inerti trasportati da Livio Palermo. Ha articolato tre doglianze: (1) l'autocarro era di proprietà di un terzo in buona fede (la stessa Ciliberto) antecedente al fatto, prova della buona fede offerta tramite la mancata consegna dei documenti al conducente e l'assenza di precedenti; (2) la confisca/sequestro non sarebbe applicabile perché la disciplina impugnata (art. 260-ter comma 4 e art. 240 c.p.) consente la non confisca se il bene appartiene non fittiziamente a persona estranea al reato; (3) mancavano fumus commissi delicti e esigenze cautelari o probatorie, essendo il mezzo autorizzato alla circolazione e la proprietaria estranea all'attività di trasporto/raccolta di rifiuti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di Cosenza secondo cui la ricorrente non ha provato la sua buona fede: la carta di circolazione risultava intestata al conducente (Livio Palermo) al momento del sequestro e dalle risultanze del PRA la proprietaria è la moglie di Palermo, circostanza che giustifica il sospetto di collegamento. Ha inoltre chiarito che, in caso di trasporto illecito di rifiuti, la disciplina applicabile è l'art. 259 d.lgs. 152/2006 (con confisca obbligatoria), non l'art. 260-ter comma 4; l'unico limite alla confisca è la prova della buona fede del terzo, onere a carico del proprietario. Riguardo al fumus, la Corte ha considerato sufficiente l'accertamento che l'autocarro era «colmo di rifiuti inerti» e che il conducente è titolare di impresa edile. Ha quindi confermato la legittimità del sequestro e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a)

    Disciplina il reato di gestione illecita di rifiuti; una condotta anche singola di trasporto non autorizzato può integrare il reato e giustificare misure cautelari sul mezzo usato

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2

    Prevede la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per il reato di gestione illecita di rifiuti (in caso di condanna o applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p.); è la norma applicabile per la confisca nei casi di trasporto illecito

  • D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260-ter, comma 4

    salvo che gli stessi appartengano non fittiziamente a persona estranea al reato

    Prevede un limite alla confisca per alcuni mezzi utilizzati nel ciclo dei rifiuti quando appartengono non fittiziamente a terzi estranei; tuttavia, nel caso di trasporto illecito la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina dell'art. 259

  • Codice penale, art. 240

    Disciplina la confisca; la ricorrente aveva invocato il principio che esclude la confisca quando il bene appartiene a persona estranea e l'uso può essere autorizzato, ma la Corte ha indicato che, per il trasporto illecito, rileva l'art. 259 con onere della prova della buona fede a carico del terzo

  • Codice di procedura penale, art. 321

    Regola il sequestro preventivo; la Corte ha ricordato che, quando si tratta di beni per i quali è prevista confisca obbligatoria, non è necessario provare esigenze preventive ex art. 321 comma 1

  • Codice di procedura penale, art. 444

    Prevede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); richiamato in relazione all'efficacia della confisca prevista dall'art. 259 in caso di patteggiamento o condanna

  • Codice di procedura penale, artt. 322 e 253 (censurati nel ricorso)

    Richiamati dalla ricorrente in relazione ai requisiti del sequestro e alle esigenze probatorie, ma la Corte ha ritenuto le relative doglianze o infondate o generiche

Massime di principio

  • In ipotesi di trasporto illecito di rifiuti l'autorità può disporre il sequestro e la confisca obbligatoria del mezzo: il regime applicabile è quello dell'art. 259 d.lgs. 152/2006
  • L'onere di provare che il veicolo appartiene a un terzo effettivamente estraneo al reato e che quest'ultimo era in buona fede grava sul proprietario che reclama la non confisca
  • La semplice assenza dei documenti nel veicolo o l'assenza di precedenti non esime il proprietario dall'onere probatorio; elementi quali l'intestazione nella carta di circolazione e rapporti personali/contrattuali col conducente sono valutati rilevanti
  • Non è richiesta l'esistenza di esigenze cautelari ulteriori quando il bene è suscettibile di confisca obbligatoria; tuttavia il sequestro deve comunque essere adeguatamente motivato sul fumus commissi delicti
  • In sede di Cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di fatto: le censure che richiedono un riesame dei fatti o della prova sono normalmente inammissibili
  • Per ridurre il rischio di sequestro/confisca, il proprietario che presta un veicolo a terzi dovrebbe conservare e produrre prove documentali della cessazione della disponibilità, contratti, autorizzazioni, e ogni elemento che dimostri l'assenza di collegamento con l'attività illecita

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