Ordinanza n. 422/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego comunale di sanatoria edilizia
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario o istante)
Prevale il privato
La controversia
La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Campania di reiezione del ricorso di primo grado e ha chiesto in via cautelare la sospensione della relativa efficacia. La controversia riguarda il diniego comunale di una concessione o autorizzazione edilizia in sanatoria, motivato anche con riferimento alla mancata o insufficiente integrazione documentale. L'appellante ha dedotto che il Comune, nel richiedere l'integrazione della pratica, aveva assegnato un termine di 30 giorni, anziché il termine di tre mesi previsto dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994. Ha inoltre contestato il fatto che il Comune avesse fondato il diniego anche su ragioni di merito, nonostante la documentazione integrativa fosse stata comunque presentata il 19 maggio 2025.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza appellata, ritenendo necessario un previo esame dell'appello nel merito. Il Collegio ha individuato come questione centrale la verifica dell'eventuale decadenza prevista dall'art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994, che collega alla mancata presentazione della documentazione richiesta entro tre mesi dalla richiesta comunale di integrazione l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della sanatoria per carenza documentale. La questione richiede ulteriori approfondimenti, anche perché l'appellante sostiene di avere ricevuto un termine inferiore a quello legale e di avere comunque depositato documentazione integrativa. È stato ordinato al Comune di Piano di Sorrento di depositare entro 45 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza una relazione istruttoria corredata dalla necessaria documentazione. È stata fissata l'udienza pubblica del 9 giugno 2026. Il periculum in mora è stato ravvisato nel pregiudizio connesso al ripristino dell'immobile. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.
art. 39, comma 4, l. 724/1994
La mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal comune comporta l'improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione.
La disposizione pone un termine di tre mesi per la presentazione dei documenti richiesti dal Comune ai fini dell'integrazione della domanda di sanatoria; il mancato rispetto del termine può determinare l'improcedibilità della domanda e il diniego per carenza documentale. Nel caso concreto il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario verificare se il Comune abbia illegittimamente assegnato un termine di soli 30 giorni.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando la legge prevede un termine di tre mesi per la presentazione della documentazione richiesta dal Comune nell'ambito di una domanda di sanatoria edilizia, l'amministrazione non può sostituirlo con un termine più breve, poiché la violazione del termine legale incide sulla legittimità dell'eventuale diniego per carenza documentale.
- Prima di applicare la conseguenza dell'improcedibilità della domanda di sanatoria per mancata integrazione documentale, occorre verificare che la richiesta comunale sia stata espressa, notificata e formulata nel rispetto del termine assegnato dalla legge.
- Qualora il diniego di sanatoria sia fondato sia sulla carenza documentale sia su ragioni di merito, il giudice deve verificare preliminarmente se la documentazione sia stata tempestivamente richiesta e prodotta, non potendo considerare assorbente la motivazione documentale ove il relativo termine sia controverso.
- In sede cautelare d'appello, la necessità di acquisire una relazione istruttoria dell'amministrazione può costituire elemento idoneo a giustificare la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata, quando la questione decisiva non sia adeguatamente chiarita dagli atti di causa.
- Il pregiudizio derivante dall'esecuzione di interventi di ripristino dell'immobile può integrare il periculum in mora necessario per sospendere cautelarmente l'esecutività della sentenza che ha confermato il diniego di sanatoria edilizia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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