Sentenza del 02/03/2018 n. 699 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Litisconsorzio - Intervento volontario in attesa dell'ordine del giudice - Tardività - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'intervento volontario dell'Agente della Riscossione è stato ritenuto non tardivo. Esso, infatti, è intervenuto prima che fosse definita la fase relativa all'instaurazione del contraddittorio e ha anticipato l'esito che si sarebbe prodotto con l'eventuale autorizzazione giudiziale alla chiamata in causa. In tal modo è stata assicurata tempestivamente la partecipazione dell'Agente al processo.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda la presunta tardività dell'intervento volontario dell'Agente della Riscossione in un giudizio tributario caratterizzato da litisconsorzio facoltativo successivo. L'Agente era intervenuto spontaneamente mentre i giudici tributari dovevano ancora decidere sulla richiesta dell'Agenzia delle Entrate di autorizzarne la chiamata in causa. Si discuteva quindi se tale intervento fosse ammissibile oppure tardivo.
Norme richiamate
Litisconsorzio facoltativo successivo
La partecipazione di un soggetto ulteriore al processo può essere ammessa anche successivamente alla sua instaurazione, purché l'intervento avvenga in una fase compatibile con la corretta instaurazione del contraddittorio.
Intervento volontario dell'Agente della Riscossione
L'Agente della Riscossione può intervenire volontariamente nel giudizio mentre è ancora pendente la decisione sulla richiesta di chiamata in causa formulata dall'Agenzia delle Entrate; tale iniziativa non è considerata tardiva perché realizza anticipatamente la partecipazione processuale che il giudice potrebbe comunque disporre.
Massime di principio
- Quando è pendente una richiesta giudiziale di chiamata in causa di un soggetto, l'intervento volontario di quest'ultimo non è necessariamente tardivo se avviene prima della conclusione della fase di instaurazione del contraddittorio.
- L'intervento spontaneo può essere considerato tempestivo quando anticipa e rende superflua la successiva chiamata in causa richiesta da una parte.
- La valutazione della tardività deve concentrarsi sullo stato concreto del processo e sulla possibilità di garantire il pieno contraddittorio, non soltanto sul fatto che l'intervento sia successivo all'inizio della causa.
- In situazioni analoghe, è opportuno intervenire prima che il giudice definisca la richiesta di chiamata e prima che la causa entri in una fase incompatibile con l'ampliamento delle parti.
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