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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27001/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato inammissibile l'appello avverso il rigetto dell'istanza di dissequestro relativa a quantitativo di oro acquistato con il contratto "Conto Tesoro" stipulato con E.G.M. s.p.a.; la ricorrente asseriva di essere titolare della proprietà e di trovarsi in buona fede, chiedendo la restituzione dell'oro o del relativo controvalore in denaro. Ha richiamato le tutele per i terzi di buona fede previste dal d.lgs. n. 159/2011 (artt. 52 e ss. e art. 58) e la validità del contratto che prevedeva opzioni di ritiro o conversione del metallo. Il Tribunale ha ritenuto l'appello meramente ripropositivo di questioni già decise, privo di adeguata confutazione delle preclusioni derivanti da precedenti provvedimenti, e ha osservato che l'oro era stato venduto dall'amministratore giudiziario con autorizzazione del G.i.p. e il ricavato versato nel F.U.G., per cui il terzo ha soltanto un diritto di credito da far valere nel procedimento di verifica dei crediti ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. 159/2011 richiamati dall'art. 104-bis disp. att. c.p.p.; inoltre le facoltà contrattuali possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario ove questi subentri ex art. 56 d.lgs. 159/2011.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato che l'appello era inammissibile perché ripropositivo e privo di interesse concreto e attuale in quanto l'oro era stato venduto con autorizzazione e il controvalore versato nel Fondo Unico Giustizia; la ricorrente pertanto può far valere solo una posizione creditoria nel procedimento di verifica dei crediti (art. 57 d.lgs. 159/2011). Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato dal Tribunale per motivare l'inammissibilità dell'appello cautelare come ripropositivo e non idoneo a ottenere un risultato immediato nella sfera giuridica dell'impugnante.

  • art. 310 c.p.p.

    Richiami giurisprudenziali sul principio che l'appello deve individuare i punti di censura e motivare le ragioni in modo specifico; applicato per valutare la struttura dell'impugnazione.

  • artt. 52 e ss. d.lgs. n. 159/2011

    Indicati come il regime applicabile ai terzi di buona fede in materia di misure ablative; secondo il provvedimento, tali norme riconoscono al terzo principalmente una posizione di credito e disciplinano la procedura di verifica dei crediti.

  • art. 58 d.lgs. n. 159/2011

    Riferito quale strumento per il riconoscimento del credito dei terzi; la Corte ha ritenuto che la ricorrente debba avvalersi della procedura di ammissione del credito prevista dal codice antimafia.

  • art. 104-bis disp. att. c.p.p.

    Richiamato per estendere l'applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 159/2011 nel procedimento penale cautelare, confermando la sede procedurale idonea per la tutela dei terzi creditori.

  • art. 57 d.lgs. n. 159/2011

    Individua la procedura di verifica dei crediti (domanda di ammissione, udienza di verifica, composizione dello stato passivo); la Corte ha ritenuto che la ricorrente debba partecipare a tale verifica per far valere il proprio credito.

  • art. 56 d.lgs. n. 159/2011

    Prevede il subentro dell'amministratore giudiziario nelle relazioni contrattuali; la Corte ha osservato che le facoltà contrattuali del ricorrente possono essere esercitate nei confronti dell'amministratore giudiziario, ove questi subentri.

Massime di principio

  • Se un appello è meramente ripropositivo rispetto a istanze già esaminate e rigettate, è probabile che venga dichiarato inammissibile per preclusione: è necessario apportare elementi nuovi o motivi specifici.
  • Il terzo di buona fede titolare di beni oggetto di sequestro può vedersi riconosciuto prevalentemente un diritto di credito se il bene è stato venduto con autorizzazione giudiziaria e il ricavato versato nei fondi: la tutela concreta si realizza tramite la procedura di ammissione e verifica dei crediti prevista dal d.lgs. 159/2011.
  • La buona fede del terzo è condizione necessaria ma non sufficiente a ottenere il dissequestro automatico; occorre dimostrare la concreta possibilità di conseguire un risultato immediato nella propria sfera giuridica (interesse attuale e concreto).
  • I diritti derivanti da contratti ante sequestro possono essere fatti valere nei confronti dell'amministratore giudiziario che subentra, e non necessariamente mediante un incidente cautelare reale se il bene è già stato alienato autorizzatamente.
  • In sede di impugnazione cautelare (o appello cautelare) è necessario specificare con precisione i punti di censura e le ragioni di fatto e di diritto; la genericità o la mera reiterazione di argomentazioni già respinte comporta il rischio di inammissibilità.
  • Quando il giudice delegato ha autorizzato la vendita e il versamento del ricavato in apposito fondo, il rimedio adeguato per il terzo è la partecipazione al procedimento di verifica dei crediti, non il sequestro diretto o la restituzione immediata.

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