Cassazione Civile, Ordinanza n. 32868/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla fondazione un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di riclassamento e variazione di categoria, aveva attribuito al fabbricato sito nel Comune di Vestone la categoria D/4 con rendita catastale più elevata, in luogo della precedente categoria B/1. La fondazione aveva contestato l'atto sostenendo che, essendo ente senza fini di lucro, qualificato come ONLUS e destinando l'immobile a casa di riposo per anziani e disabili, la struttura dovesse essere ricompresa tra le case di cura e gli ospedali della categoria B. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo corretto il classamento in categoria speciale del gruppo D. In cassazione la fondazione ha dedotto due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell'art. 10 del R.D. n. 652/1939 in relazione alla categoria catastale attribuita e falsa applicazione della medesima norma quanto al criterio di determinazione della rendita.
La decisione
La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi per connessione, li ha ritenuti infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, rilevano la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive dell'immobile, non il concreto uso contingente né la natura pubblica o privata del proprietario; il fine di lucro può assumere rilievo solo come dato oggettivo desumibile dalle caratteristiche strutturali. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva collocato l'immobile nella categoria speciale del gruppo D, in quanto struttura comunque idonea a produrre reddito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare falsa applicazione di norme di diritto in tema di classamento catastale e determinazione della rendita
art. 10 R.D. n. 652/1939
richiamato come norma asseritamente mal applicata ai fini dell'attribuzione della categoria catastale e della rendita
art. 61 d.P.R. n. 1142/1949
"il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"
il classamento va eseguito in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare all'atto del classamento
art. 62 d.P.R. n. 1142/1949
"La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"
la destinazione ordinaria si determina secondo le consuetudini locali e le caratteristiche costruttive del bene
art. 8 d.P.R. n. 1141/1949
richiamato per distinguere la categoria D, riferita a immobili a destinazione speciale, rispetto alle categorie ordinarie
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel classamento catastale dell'unità immobiliare rilevano primariamente le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene, lette in relazione alla sua destinazione ordinaria, e non il concreto utilizzo contingente che ne faccia il proprietario.
- La natura pubblica o privata del proprietario, così come l'eventuale funzione sociale svolta dall'ente proprietario, non sono di per sé decisivi ai fini della categoria catastale.
- Quando l'immobile, per le sue caratteristiche strutturali, rientra in una categoria speciale, la corrispondenza con l'attività in concreto esercitata può avere solo valore rafforzativo della valutazione oggettiva, non sostitutivo di essa.
- Il fine di lucro può rilevare nel classamento solo in termini oggettivi, se desumibile dalle caratteristiche strutturali del bene, e non già come mera qualificazione soggettiva dell'ente o dell'attività svolta in un dato momento.
- La censura di violazione di legge sul classamento catastale è infondata se la decisione di merito abbia correttamente applicato il criterio della destinazione ordinaria e delle potenzialità reddituali dell'immobile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32597/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32598/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32599/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32600/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32601/2021 del 09/11/2021
- ordinanza_civile · 9 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 32602/2021 del 09/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →