Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32868/2021 del 09/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva notificato alla fondazione un avviso di accertamento catastale con cui, a seguito di riclassamento e variazione di categoria, aveva attribuito al fabbricato sito nel Comune di Vestone la categoria D/4 con rendita catastale più elevata, in luogo della precedente categoria B/1. La fondazione aveva contestato l'atto sostenendo che, essendo ente senza fini di lucro, qualificato come ONLUS e destinando l'immobile a casa di riposo per anziani e disabili, la struttura dovesse essere ricompresa tra le case di cura e gli ospedali della categoria B. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo corretto il classamento in categoria speciale del gruppo D. In cassazione la fondazione ha dedotto due motivi, entrambi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: falsa applicazione dell'art. 10 del R.D. n. 652/1939 in relazione alla categoria catastale attribuita e falsa applicazione della medesima norma quanto al criterio di determinazione della rendita.

La decisione

La Corte ha esaminato congiuntamente i due motivi per connessione, li ha ritenuti infondati e ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, ai fini del classamento catastale, rilevano la destinazione ordinaria e le caratteristiche oggettive dell'immobile, non il concreto uso contingente né la natura pubblica o privata del proprietario; il fine di lucro può assumere rilievo solo come dato oggettivo desumibile dalle caratteristiche strutturali. Ha quindi ritenuto corretta la decisione di merito che aveva collocato l'immobile nella categoria speciale del gruppo D, in quanto struttura comunque idonea a produrre reddito. Nessuna statuizione sulle spese per difetto di attività difensiva dell'intimato; disposto inoltre l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato invocato per denunciare falsa applicazione di norme di diritto in tema di classamento catastale e determinazione della rendita

  • art. 10 R.D. n. 652/1939

    richiamato come norma asseritamente mal applicata ai fini dell'attribuzione della categoria catastale e della rendita

  • art. 61 d.P.R. n. 1142/1949

    "il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito"

    il classamento va eseguito in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche oggettive dell'unità immobiliare all'atto del classamento

  • art. 62 d.P.R. n. 1142/1949

    "La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare"

    la destinazione ordinaria si determina secondo le consuetudini locali e le caratteristiche costruttive del bene

  • art. 8 d.P.R. n. 1141/1949

    richiamato per distinguere la categoria D, riferita a immobili a destinazione speciale, rispetto alle categorie ordinarie

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    ha fondato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel classamento catastale dell'unità immobiliare rilevano primariamente le caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene, lette in relazione alla sua destinazione ordinaria, e non il concreto utilizzo contingente che ne faccia il proprietario.
  • La natura pubblica o privata del proprietario, così come l'eventuale funzione sociale svolta dall'ente proprietario, non sono di per sé decisivi ai fini della categoria catastale.
  • Quando l'immobile, per le sue caratteristiche strutturali, rientra in una categoria speciale, la corrispondenza con l'attività in concreto esercitata può avere solo valore rafforzativo della valutazione oggettiva, non sostitutivo di essa.
  • Il fine di lucro può rilevare nel classamento solo in termini oggettivi, se desumibile dalle caratteristiche strutturali del bene, e non già come mera qualificazione soggettiva dell'ente o dell'attività svolta in un dato momento.
  • La censura di violazione di legge sul classamento catastale è infondata se la decisione di merito abbia correttamente applicato il criterio della destinazione ordinaria e delle potenzialità reddituali dell'immobile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.