Sentenza n. 2155/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento A) della disposizione prot. n.-OMISSIS-del 24.07.2025, del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aversa (Ce) di assegnazione del servizio di sostegno, determinandolo, per il minore -OMISSIS-, in 18 ore su n. 30 ore di frequenza settimanali; B) una agli atti preordinati, connessi e consequenziali ove autonomamente lesivi e relazionati all’assegnazione dei docenti di sostegno; C) per l’accertamento del diritto del minore, quale soggetto affetto da handicap in condizione di estrema gravità, all’insegnante di sostegno per l’intero orario di frequenza, per l’anno scolastico 2025/2026, e la conseguente condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore l’insegnante specializzato di sostegno per n. 30 ore settimanali in quanto unica misura adeguata alla sua patologia; D) per la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assegnazione al minore del servizio di sostegno per 18 ore settimanali su 30 ore di frequenza
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del dirigente scolastico che aveva assegnato al minore, affetto da handicap in condizione di estrema gravità, un insegnante di sostegno per 18 ore su 30 ore settimanali, chiedendo l’annullamento dell’atto, l’accertamento del diritto al sostegno per l’intero orario scolastico e la condanna dell’amministrazione all’assegnazione del docente specializzato per 30 ore settimanali. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato il Piano Educativo Individualizzato assegnando ancora 18 ore di sostegno; tale atto è stato impugnato in un giudizio connesso. A seguito di una misura cautelare monocratica disposta ai fini del riesame, l’istituto scolastico si è rideterminato assegnando il servizio di sostegno per tutto il tempo scuola dell’alunno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione scolastica ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata mediante la successiva assegnazione del sostegno per l’intero orario di frequenza. La decisione è stata adottata con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della regolazione delle spese contenuta nella sentenza relativa al giudizio connesso.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea in materia di protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l’oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento del trattamento dei dati personali connesso all’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata dal ricorrente mediante un nuovo provvedimento o una riedizione del potere, rendendo non più attuale la decisione sull’atto originariamente impugnato.
- In una controversia sull’assegnazione del sostegno scolastico, la successiva assegnazione del docente per l’intero orario di frequenza soddisfa integralmente la pretesa dedotta e giustifica la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
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