Ordinanza n. 425/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità previa adozione di misure cautelari del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall’Amministrazione nel procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’accertamento e la dichiarazione di illegittimità del silenzio dell’Amministrazione sul procedimento finalizzato al rilascio del visto d’ingresso in Italia per motivi di studio, chiedendo altresì l’adozione di misure cautelari ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Nelle more dell’esame della domanda cautelare, il Ministero ha comunicato che la competente sede diplomatica italiana di Islamabad aveva convocato il ricorrente per formalizzare l’istanza di visto d’ingresso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione è stata motivata dal fatto che la rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad aveva già riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento e convocato il ricorrente per la formalizzazione dell’istanza di visto. Il provvedimento non definisce nel merito l’azione contro il silenzio, ma riguarda la sola fase cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto l’istanza è stata respinta perché, nelle more della sua trattazione, è sopravvenuta la carenza di interesse conseguente alla convocazione del ricorrente da parte della sede diplomatica.
Massime di principio
- La domanda cautelare contro il silenzio dell’amministrazione diviene priva di interesse quando, nelle more della sua trattazione, l’amministrazione compie l’attività necessaria a dare seguito alla richiesta dell’interessato, convocandolo per la formalizzazione dell’istanza.
- La convocazione dell’interessato da parte della competente rappresentanza diplomatica per formalizzare la domanda di visto costituisce un riscontro positivo alla richiesta di appuntamento e giustifica il rigetto dell’istanza cautelare per sopravvenuta carenza di interesse, senza implicare necessariamente una decisione definitiva sul rilascio del visto.
Come è indicizzato
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