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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1680/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2021 del Tribunale di sorveglianza di Brescia che aveva rigettato le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 Ord. pen.) e di detenzione domiciliare cd. 'generica' (art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.) presentate in relazione a pena da scontare per concorso in importazione continuata di sostanza stupefacente (fatti del 2010). Il Tribunale aveva motivato il rigetto con la sopravvenienza di gravi fatti emersi nel 2018, con ordinanza di custodia cautelare del 17/02/2020 e con l'atteggiamento minimizzante dell'interessato, ritenendo impossibile formulare una prognosi favorevole sul rischio di recidiva. La difesa ha contestato la rilevanza dei fatti successivi rispetto alla pena in esecuzione, ha richiamato un rapporto dei Carabinieri del 10/02/2021 che escludeva collegamenti con la criminalità organizzata e ha sottolineato la collaborazione e la vita legale del ricorrente nonché la sostituzione della custodia con arresti domiciliari nel dicembre 2020, rispettati dall'interessato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi del ricorso erano meramente confutativi e avrebbero richiesto una rivalutazione di merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che ha valutato la condotta post-delitto e la sopravvenuta misura cautelare del 2020 come ostative a una prognosi favorevole. Ha inoltre richiamato il principio di incompatibilità tra l'esecuzione di una misura cautelare degli arresti domiciliari per altro procedimento e la concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che la successiva concessione provvisoria della detenzione domiciliare da parte del giudice di sorveglianza (29/09/2021) è un diverso approdo decisionale e non rilevante per l'esame di ammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen. (legge 26 luglio 1975, n. 354)

    Regola l'affidamento in prova ai servizi sociali; richiede la valutazione della condotta successiva al reato e della prognosi di recupero sociale per stabilire la compatibilità della misura. Nel caso, il comportamento post-delittuale negativo ha giustificato il rigetto.

  • art. 47-ter, comma 1-bis Ord. pen.

    Prevede la detenzione domiciliare 'generica' quale misura alternativa; la Corte ha considerato la sopravvenienza di arresti domiciliari per altro procedimento come elemento ostativo alla concessione o alla valutazione favorevole della misura alternativa richiesta.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione: la violazione di norme di diritto; il ricorso in questo caso è stato inquadrato come deduzione di violazione degli artt. 47 e 47-ter ma la Corte ha ritenuto i motivi meramente confutativi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso con condanna alle spese e possibile versamento alla cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione comminando la somma di euro 3.000,00.

  • D.P.R. 8 ottobre 1990, n. 309 (art. 73 e 80) - normativa sostanze stupefacenti

    Riferimento normativo ai reati per i quali erano emerse successive indagini (2018); usato per contestualizzare la gravità dei fatti sopravvenuti che hanno inciso sulla valutazione della misura alternativa.

Massime di principio

  • Quando la richiesta di misura alternativa è presentata prima dell'inizio dell'esecuzione della pena e il soggetto è in libertà, il giudice deve valutare la condotta tenuta dopo la commissione del reato e il comportamento attuale per verificare la prognosi di recupero sociale.
  • La Corte di cassazione non rivede i meri fatti o la valutazione di merito già svolta dal giudice di sorveglianza: i motivi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del merito sono inammissibili.
  • La sopravvenienza di gravi fatti e di una misura cautelare per un altro procedimento (es. ordinanza di custodia cautelare) rileva negativamente nella valutazione della concessione di misure alternative alla detenzione rispetto al rischio di recidiva.
  • L'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari per un altro procedimento è incompatibile con la fruizione dell'affidamento in prova ai servizi sociali; tale incompatibilità può sospendere o impedire il beneficio dell'affidamento.
  • Prove di rispetto delle prescrizioni degli arresti domiciliari o rapporti che escludano collegamenti con organizzazioni criminali possono essere elementi a favore, ma non sono in sé idonei a superare la valutazione negativa del giudice se sussistono fatti sopravvenuti e un atteggiamento minimizzante rilevato dal giudice.

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