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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04136/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

Una società agricola convenne in giudizio un fitopatologo/perito agrario, deducendo la sua responsabilità professionale per l'incarico di consulenza sulla gestione dei vigneti, sulla difesa fitosanitaria e sulla nutrizione delle colture. La pretesa risarcitoria era fondata sui danni subiti a seguito di un attacco di peronospora della vite verificatosi nei vigneti nell'estate 2014. Il convenuto chiamò in garanzia i propri assicuratori, sostenendo che la polizza dovesse coprire l'eventuale obbligo risarcitorio. Il tribunale accolse la domanda risarcitoria e ritenne inefficace una clausola di esclusione della polizza, con condanna anche dell'assicuratore a tenere indenne il professionista. In appello, però, la compagnia assicuratrice ottenne la riforma della decisione: la corte territoriale rigettò la manleva e la domanda di nullità parziale del contratto assicurativo, condannando il professionista alla restituzione di quanto pagato e alla rifusione delle spese. Il professionista ricorse per cassazione con due motivi; la società agricola resistette e propose ricorso incidentale con tre motivi.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso. Ha dichiarato il ricorso principale improcedibile perché il ricorrente, pur deducendo la notificazione della sentenza d'appello, non ha depositato la copia notificata del provvedimento con la relativa relata, come richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Inoltre, il ricorso principale era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché proposto tardivamente, oltre sia il termine breve sia quello lungo. Ne è derivata la condanna del ricorrente principale e della ricorrente incidentale al pagamento delle spese in favore della compagnia assicuratrice, con compensazione delle spese tra i due ricorrenti e applicazione dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 2230 c.c.

    richiamato come norma evocata dalla domanda di responsabilità professionale del consulente tecnico.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato come base della responsabilità per inadempimento del professionista.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per il parametro di diligenza professionale nella prestazione d'opera intellettuale.

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    la mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata comporta improcedibilità del ricorso quando il ricorrente alleghi la notificazione del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato quale termine lungo di impugnazione in mancanza di notificazione rilevante ai fini del termine breve.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato quale termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    richiamato per il deposito della documentazione rilevante anche in sede di legittimità.

  • art. 334 c.p.c.

    esaminato per escluderne l'applicazione diretta o analogica all'inefficacia dell'impugnazione incidentale in caso di improcedibilità del ricorso principale, fondando invece l'inefficacia su un criterio logico-sistematico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione principale.

  • d.lgs. n. 149/2022, art. 3, comma 25, lett. b

    citato solo per precisare la modifica sopravvenuta dell'art. 334 c.p.c. e la sua non applicabilità ratione temporis.

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata quale fonte dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente deduce che la sentenza impugnata gli è stata notificata, ai fini dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. deve depositare la copia autentica notificata del provvedimento con la relata; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • La tempestività del ricorso per cassazione va verificata alla luce del termine breve se risulta allegata o emergente la notificazione della sentenza; altrimenti opera il termine lungo dell'art. 327 c.p.c.
  • L'impugnazione incidentale proposta oltre il termine breve o lungo è inefficace se manca il presupposto processuale della tempestiva impugnazione principale, secondo una lettura logico-sistematica dell'ordinamento.
  • L'inefficacia dell'impugnazione incidentale può derivare non solo nei casi espressamente previsti dalla disciplina positiva, ma anche quando l'impugnazione principale sia improcedibile e venga meno il presupposto funzionale che ne giustifica la proponibilità.
  • In caso di improcedibilità del ricorso principale e di inefficacia dell'incidentale, le spese seguono la soccombenza nei rapporti con la parte vittoriosa, mentre possono essere compensate tra le parti che si sono contrapposte in modo sostanzialmente reciproco nel giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionaleRisarcimento e indennizzo
RamiProcesso civileContrattiResponsabilità civileAssicurazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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