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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05537/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditrici)

La controversia

L'acquirente aveva convenuto le venditrici chiedendo il risarcimento dei danni e le somme necessarie per rendere agibile un appartamento acquistato nel 2005, assumendo che l'immobile fosse affetto da gravi dissesti strutturali già esistenti al momento della vendita e tali da integrare una vendita di aliud pro alio. Deduceva che, già prima del trasferimento, il fabbricato presentava crepe e lesioni, che erano stati eseguiti lavori di consolidamento poi rivelatisi inefficaci e che nel tempo la situazione era peggiorata fino all'ordinanza comunale di inagibilità del 2014. In Cassazione ha articolato sei motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 111 Cost.; violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserito errore di percezione delle prove documentali; omessa ammissione di una nuova CTU; omesso esame di fatti decisivi; violazione degli artt. 1453 e 1494 c.c. sulla nozione di aliud pro alio; violazione degli artt. 1218, 1453, 1455, 1494 e 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio e per mancata prova dell'agibilità del bene da parte delle venditrici.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello non fosse apparente, ma articolata e costituzionalmente sufficiente; ha dichiarato inammissibili le censure di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché la sentenza d'appello era confermativa della decisione di primo grado e fondata sulle stesse ragioni di fatto, operando quindi il divieto di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.; ha inoltre reputato che le doglianze formalmente prospettate come violazioni di legge o dell'art. 115 c.p.c. mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. È stato anche ribadito che la decisione di non disporre una ulteriore consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso concreto, era stata adeguatamente motivata dall'impossibilità di accertare le condizioni dell'immobile a distanza di molti anni dalla vendita. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente, rilevando che la motivazione è articolata e quindi non integra nullità processuale.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato quale parametro del canone costituzionale di motivazione, rispettato dalla sentenza d'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non è ravvisata, perché le censure si risolvono in una contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Viene richiamato come vizio denunciato, ma le doglianze sono respinte o riqualificate come attacchi al merito della valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le censure ex n. 5 sono dichiarate inammissibili sia perché dirette contro un giudizio di fatto, sia per il divieto derivante dall'art. 348-ter c.p.c. nei casi di doppia conforme.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado fondata sulle stesse ragioni di fatto, il ricorso per cassazione non è proponibile ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 1453 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per sostenere l'inadempimento delle venditrici e la consegna di aliud pro alio, ma la Corte non accoglie la censura.

  • art. 1494 c.c.

    È richiamato in tema di responsabilità del venditore per vizi, ma la Corte ritiene che la doglianza miri a una diversa lettura dei fatti.

  • art. 1218 c.c.

    La sua invocazione a fondamento dell'inadempimento non supera il vaglio di legittimità perché presuppone un diverso accertamento in fatto.

  • art. 1455 c.c.

    È richiamato con riferimento alla gravità dell'inadempimento, ma la censura è respinta come meramente fattuale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte non accoglie l'assunto sull'inversione dell'onere della prova, ritenendo che anche questa doglianza miri a sovvertire l'accertamento di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene applicato per dare atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge in richieste di nuova valutazione delle prove: quando la doglianza contesta l'apprezzamento di documenti, testimonianze o consulenze, essa è inammissibile se mira solo a ottenere un diverso giudizio di merito.
  • La motivazione è apparente solo quando manchi in modo radicale l'esposizione del ragionamento decisorio; una motivazione articolata, anche se non condivisa dalla parte, è sufficiente a escludere la nullità della sentenza.
  • Nel caso di sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado sulla base delle stesse questioni di fatto, il ricorso per cassazione non può essere proposto per omesso esame del fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per effetto del divieto di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
  • La valutazione sull'opportunità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio appartiene al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
  • Per configurare la vendita di aliud pro alio o la responsabilità del venditore per vizi occorre accertare in fatto che il bene, al tempo della vendita, fosse già privo delle caratteristiche funzionali essenziali; tale accertamento non può essere sovvertito in sede di legittimità mediante una diversa lettura del compendio probatorio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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