Cassazione Penale, Sentenza n. 30082/2024 del 23/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Brescia del 23/11/2022 con tre motivi: (1) vizio per aver instaurato un nuovo giudizio di appello nonostante la precedente sentenza della Corte di cassazione del 02/02/2022 avesse disposto annullamento senza rinvio (censura rilevante ex art. 606 comma 1 lett. b)); (2) violazione di legge processuale per inammissibilità del ricorso del Procuratore generale convertito in appello, lamentando la mancata comunicazione agli imputati (richiamo ad artt. 593 e ss., 581 e 584 c.p.p., oltre a profili di diritto costituzionale e CEDU); (3) violazione di legge sostanziale e processuale, carenza e contraddittorietà della motivazione e omessa valutazione di prove richieste (tra cui la deposizione di Beltrame Giulia), con contestazione della valutazione del materiale probatorio e riferimento agli artt. 192 c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto: (1) irrilevante ai fini di inammissibilità la mancata notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero, trattandosi di effetto che non annulla l'impugnazione ma soltanto incide sul termine per l'impugnazione incidentale; i ricorrenti avevano comunque proposto appello e preso piena conoscenza del ricorso pubblico nel contraddittorio di secondo grado; (2) infondato il rilievo secondo cui l'annullamento senza rinvio della precedente sentenza avrebbe impedito la prosecuzione del giudizio: l'annullamento comporta l'eliminazione del provvedimento viziato e, per effetto della regressione processuale prevista dall'art. 185 comma 3 c.p.p., la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia per nuova decisione; (3) manifestamente infondato e aspecifico il motivo sulla motivazione e valutazione della prova: Cassazione ricorda i limiti del sindacato sulla valutazione probatoria (art. 606 c.1 lett. e) c.p.p. e relative giurisprudenziali), l'inammissibilità di dedurre direttamente questioni costituzionali o CEDU in Cassazione se non tramite le vie procedurali competenti, e l'obbligo di specificare i vizi della motivazione. La Corte territoriale aveva adeguatamente motivato la conferma delle condanne richiamando arresto e circostanze di fatto, tracce materiali, dichiarazioni confessorie di Dragan Beltrame e la querela di Pelifanovic; la richiesta di rinnovazione istruttoria (audizione di Beltrame Giulia) era superflua. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e sanzione pecuniaria di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limiti del sindacato in Cassazione: la lett. b) e e) disciplinano i motivi di impugnazione e i limiti del controllo sulla motivazione e sulla valutazione degli elementi probatori; difetti motivazionali vanno denunciati nei termini e con specificità
artt. 620 e 621 c.p.p.
Richiamati nel ricorso iniziale per questioni processuali; non hanno portato all'accoglimento del ricorso
art. 584 c.p.p.
Prevede l'obbligo di comunicazione dell'impugnazione del pubblico ministero alle parti private; la Corte ha precisato che la mancata notifica non rende l'impugnazione del pubblico ministero inammissibile né determina nullità del grado successivo, incidendo solo sui termini per l'impugnazione incidentale
art. 593 e ss. c.p.p.
Norme sul reclamo/impugnazioni del pubblico ministero; richiamate nel motivo di impugnazione ma la Corte ha ritenuto irrilevante la mancata notifica segnalata
art. 111 Cost.
Richiamata dai ricorrenti per profili di durata e ragionevolezza del processo; Cassazione ricorda che profili costituzionali vanno denunciati con gli strumenti procedurali idonei (es. questione di legittimità costituzionale) e non direttamente come motivo di cassazione
art. 6 CEDU
Tutela del giusto processo evocata dal ricorrente; la Corte osserva che la presunta violazione non può essere dedotta direttamente in Cassazione fuori dalle vie atte a sollevare la questione
art. 185 comma 3 c.p.p.
Regola la regressione del processo: la Corte di cassazione ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Brescia in esecuzione dell'annullamento, motivando la prosecuzione del processo
art. 125 e art. 546 c.p.p.
art. 546 comma 1 lett. e)
Richiamati in relazione ai limiti di censura sulla valutazione della prova e alla possibilità di dedurre vizi di motivazione; la Cassazione precisato che la materia è regolata e che le censure devono essere specifiche
art. 192 c.p.p.
Norma sui criteri di valutazione della prova orale; il ricorso lamentava violazioni di tali criteri ma la Corte ha ritenuto che la motivazione distrettuale abbia rispettato i canoni di valutazione
art. 616 c.p.p.
Consente l'irrogazione di una sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha imposto una sanzione di euro 3.000
Massime di principio
- La mancata notificazione dell'impugnazione del pubblico ministero non determina di per sé l'inammissibilità dell'impugnazione né la nullità del grado successivo: rileva solo per i termini dell'impugnazione incidentale e non è decisiva se la parte privata ha comunque partecipato al contraddittorio e ha avuto conoscenza del contenuto dell'impugnazione
- Un annullamento senza rinvio da parte della Corte di cassazione non impedisce per principio la prosecuzione del processo: l'eliminazione del provvedimento viziato può comportare la regressione degli atti e la trasmissione per nuovo esame ai giudici del merito (art. 185 c.p.p.)
- In Cassazione il sindacato sulla valutazione della prova è molto limitato: non è consentito riesaminare liberamente il merito probatorio; i vizi di motivazione devono essere dedotti in modo specifico e circostanziato (indicare quale tipo di vizio, dove e perché), altrimenti sono inammissibili o manifestamente infondati
- Questioni di legittimità costituzionale o di violazione della CEDU non possono essere sollevate genericamente come motivo di cassazione ma devono seguire le vie procedurali previste (es. questione di legittimità costituzionale o rimedio CEDU), salvo i casi tassativi previsti dalla giurisprudenza
- La richiesta di rinnovazione istruttoria (nuove prove/testimonianze) può essere rigettata se il giudice ritiene che il materiale probatorio acquisito sia già idoneo e sufficiente a fondare la decisione; per ottenere l'ammissione di nuove prove è necessario dimostrare la loro rilevanza e utilità per modificare il giudizio
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanne alle spese e applicazione di sanzioni pecuniarie ex art. 616 c.p.p.; pertanto è essenziale che l'impugnazione sia ben fondata e puntuale
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