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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25220/2022 del 24/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A una società di persone e ai soci era stato notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008 con recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, di maggiori ricavi/valore della produzione netta dell'attività di pizzeria. La CTP aveva accolto il ricorso dei contribuenti, ma la CTR, in appello dell'Ufficio e in assenza di costituzione degli originari ricorrenti, aveva riformato integralmente la decisione ritenendo che l'accertamento non si fondasse su studi di settore bensì su ricostruzione analitica dei ricavi sulla base della contabilità. In cassazione i contribuenti hanno dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per inesistenza/nullità della notificazione dell'atto di appello dell'Agenzia, assumendo violazione degli artt. 330 e 170 c.p.c. e del contraddittorio, perché l'atto sarebbe stato notificato al procuratore domiciliatario in modo viziato (indirizzo errato, consegna a soggetto non identificato come consegnatario, mancanza della relazione di notificazione); 2) questione sul termine di impugnazione del contumace involontario, sostenendo che il termine semestrale ex art. 327 c.p.c. decorresse dalla effettiva conoscenza della sentenza, da collocarsi al 20 aprile 2015, con conseguente tempestività del ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione dell'Agenzia sulla tardività, chiarendo che il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza e non dalla mera conoscenza effettiva, salvo le ipotesi previste dalla legge; per la parte non costituita nel giudizio d'appello, il termine breve si applica solo se la sentenza le sia stata notificata, altrimenti resta applicabile il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Nel merito del primo motivo, la Corte ha escluso la nullità della notificazione dell'atto di appello: la notifica al procuratore costituito è valida ai sensi dell'art. 170 c.p.c.; l'erronea indicazione del numero civico non ha inciso sulla riconoscibilità del destinatario; la consegna a persona ricevuta dall'ufficiale postale, con sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, fa fede fino a querela di falso circa il preliminare accertamento della qualità del consegnatario. Poiché la notificazione era valida, non ricorreva la contumacia involontaria rilevante ai fini del superamento del termine di impugnazione. Il ricorso è stato quindi respinto; la Corte ha dato atto della peculiarità della vicenda e delle evoluzioni giurisprudenziali sopravvenute, con compensazione delle spese se emergente dal prosieguo non riportato nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della doglianza sulla notifica dell'appello; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto

  • art. 170 c.p.c.

    tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito

    dopo la costituzione in giudizio, la notifica dell'impugnazione al procuratore costituito è pienamente valida e equivalente alla notifica alla parte presso il procuratore

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare opera in difetto di notificazione della sentenza; non è sostituito dalla mera conoscenza effettiva del provvedimento

  • art. 326 c.p.c.

    il termine breve per impugnare è collegato alla notificazione della sentenza, salvo tassative eccezioni previste dalla legge

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia nell'eccezione di tardività come termine breve applicabile in caso di notificazione della sentenza

  • art. 292 c.p.c.

    evocato dalla giurisprudenza richiamata in relazione alla notificazione degli atti al contumace

  • art. 7 L. 20 novembre 1982, n. 890

    invocato dai ricorrenti per sostenere l'irregolarità dell'avviso di ricevimento; la Corte esclude che la mancata indicazione del rapporto del consegnatario determini nullità

  • art. 2700 c.c.

    l'avviso di ricevimento della raccomandata, quale atto pubblico, fa fede fino a querela di falso circa gli accertamenti compiuti dall'ufficiale postale

Massime di principio

  • La notifica della sentenza è il solo fatto idoneo a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, poiché la notificazione produce un effetto bilaterale che opera sia per il destinatario sia per il notificante; la mera conoscenza effettiva del provvedimento non è di regola sufficiente a sostituirla.
  • In caso di parte rimasta non costituita nel giudizio d'appello, il termine breve per proporre ricorso per cassazione opera soltanto se la sentenza le sia stata notificata; in difetto, resta applicabile il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.
  • Dopo la costituzione in giudizio, la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita al procuratore costituito è valida ai sensi dell'art. 170 c.p.c. e soddisfa la funzione di portare l'atto a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale.
  • Nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento e l'attività dell'ufficiale postale fanno fede circa la consegna a persona ritenuta legittimata a ricevere l'atto; l'omessa indicazione della qualità del consegnatario o un errore meramente formale nell'indirizzo non comportano di per sé nullità, se non è compromessa l'identificabilità del destinatario.
  • La parte che invochi la nullità della notificazione per mancata conoscenza del processo deve allegare e provare sia il vizio della citazione o della notificazione sia il nesso tra quel vizio e la mancata partecipazione al giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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