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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27403/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., dell'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 74 DPR n. 309/1990 (capo 7). Il ricorrente deduceva: (i) violazione dell'art. 292 c.p.p. per l'attribuzione a lui di conversazioni intercettate in ambiente (in un'auto) non di sua proprietà né in uso al medesimo; (ii) violazione dell'art. 192 c.p.p. con riguardo alle dichiarazioni de relato rese da Roselli Salvatore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari sia limitato alla verifica di violazioni normative specifiche o di manifesta illogicità della motivazione, e non consenta una rinnovata valutazione dei fatti. Il Tribunale del Riesame aveva fondato la misura su un quadro indiziario ampio e articolato (intercettazioni, immagini di videosorveglianza, attività di P.G. per l'identificazione dei soggetti captati, dichiarazioni di collaboratori di giustizia e riscontri incrociati). Le censure del ricorrente sono state ritenute generiche e riconducibili a una diversa valutazione dei fatti correttamente compiuta dal giudice di merito. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma procedurale evocata quale titolo del ricorso avverso l'ordinanza del GIP; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità sui provvedimenti cautelari.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma penale che disciplina l'illecito di detenzione/traffico di sostanze stupefacenti, cui si riferisce il capo di imputazione che ha determinato la misura cautelare.

  • art. 292 c.p.p.

    Ragione richiamata dal ricorrente in relazione all'uso delle intercettazioni per l'identificazione; la Corte ha però ritenuto l'identificazione adeguatamente supportata da altri elementi (videoriprese, attività di P.G.), per cui la contestazione normativa è risultata generica.

  • art. 192 c.p.p.

    Norma relativa alle dichiarazioni di terzi/di relato; la Corte ha valutato che le propalazioni del collaboratore Roselli, pur essendo di relata, risultavano corroborate da altri riscontri e pertinenti al quadro indiziario.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riferimento al concetto di 'gravi indizi di colpevolezza': la Corte ricorda che in Cassazione l'accertamento dell'insussistenza di tali indizi è possibile solo se sussista violazione normativa o manifesta illogicità della motivazione, non per semplice diversa valutazione dei fatti.

  • Principio di diritto consolidato (giurisprudenza di legittimità)

    La Corte riafferma il principio che nel giudizio di legittimità avverso misure cautelari non è consentito ritrattare la valutazione probatoria di merito; il controllo è circoscritto alla congruità logica e alla presenza di ragioni giuridicamente significative nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione contro misure cautelari personali è ammesso solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non serve a rivedere i fatti.
  • Intercettazioni ambientali effettuate in un veicolo non di proprietà dell'indagato non escludono automaticamente l'utilizzabilità o l'identificazione, se sono presenti riscontri indiziari e riscontri tecnici (videoriprese, attività di P.G.).
  • Le dichiarazioni di terzi e le propalazioni di collaboratori o di relato devono essere valutate nel loro contesto e possono concorrere al quadro indiziario se corroborate da altri elementi.
  • Doglianze generiche che ripropongono una diversa ricostruzione dei fatti senza individuare specifiche violazioni di legge o illogicità manifesta nella motivazione sono inidonee e possono determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Nelle impugnazioni cautelari il giudice di legittimità verifica la congruità delle argomentazioni del giudice di merito rispetto al fine giustificativo del provvedimento; la mancanza di questo controllo materiale impedisce la riconsiderazione delle valutazioni probatorie di merito.

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