Ordinanza n. 6817/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento n. prot. -OMISSIS- che respinge la domanda di visto di ingresso per motivi di lavoro stagionale, adottato dall'Ambasciata d'Italia – Consolato - di Casablanca il 23.01.2025 e notificato il 29.01.2025, di tutti gli atti presupposti, consequenziali ancorché incogniti ed in particolare della revoca del nulla osta al lavoro -OMISSIS-ivi richiamata per relationem – contenuto e data di adozione ignoti al ricorrente per non essergli stata notificata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto di ingresso per lavoro stagionale e revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto di ingresso per lavoro stagionale adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché la revoca del nulla osta al lavoro subordinato adottata dalla Prefettura di Foggia e richiamata nel diniego consolare. Nel corso della camera di consiglio il TAR Lazio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile incompetenza territoriale del giudice adito. La questione decisiva ha riguardato il rapporto di connessione tra la revoca del nulla osta, provvedimento adottato dalla Prefettura di Foggia e autonomamente lesivo, e il successivo diniego del visto, adottato dal Consolato d’Italia a Casablanca.
La decisione
Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Puglia, sede di Bari, in ragione della competenza territoriale relativa alla revoca del nulla osta adottata dalla Prefettura di Foggia. Il diniego del visto è stato ritenuto connesso per accessorietà alla revoca del nulla osta, nell’ambito di una procedura sostanzialmente unitaria diretta al rilascio del titolo richiesto dallo straniero. L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. non è stato applicato direttamente, poiché riguarda gli atti presupposti non immediatamente lesivi e non autonomamente impugnabili; nel caso concreto, invece, la revoca del nulla osta era immediatamente lesiva e l’interesse a ricorrere sorgeva già con la sua adozione. Tuttavia, in applicazione del principio del simultaneus processus e della concentrazione delle cause connesse, ricavato dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a., dall’art. 32 c.p.a., dall’art. 39, comma 1, c.p.a. e dall’art. 31 c.p.c., la competenza relativa alla causa principale è stata ritenuta attrattiva anche della causa accessoria concernente il diniego del visto. Il giudizio potrà essere riassunto davanti al TAR Puglia, sede di Bari, ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Non essendo stata esaminata la domanda cautelare, le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
Consente al giudice di sottoporre alle parti una questione rilevata d’ufficio prima della decisione; nel caso concreto è stato utilizzato per il rilievo della possibile incompetenza territoriale.
art. 13, comma 1, c.p.a.
Stabilisce il principio di inderogabilità della competenza territoriale, richiamato dal giudice nel ricostruire il regime della competenza.
art. 13, comma 4-bis, c.p.a.
La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza.
La disposizione si applica alle impugnazioni cumulative di un atto conseguenziale lesivo e di un atto presupposto non immediatamente lesivo e non autonomamente impugnabile; non disciplina ogni ipotesi di connessione e non si applica quando l’atto a monte è autonomamente e immediatamente lesivo.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale sostiene la concentrazione davanti a un unico giudice delle controversie connesse.
art. 2, comma 2, c.p.a.
Il principio della ragionevole durata del processo costituisce ulteriore fondamento della concentrazione delle cause connesse.
art. 32 c.p.a.
Conferma la possibilità di cumulare domande giudiziali davanti allo stesso giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali.
Consente il ricorso alle disposizioni del codice di procedura civile compatibili o espressive di principi generali per colmare la disciplina processuale amministrativa.
art. 31 c.p.c.
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo…
È applicato quale regola integrativa per concentrare la domanda accessoria davanti al giudice competente per la domanda principale.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente la riassunzione del processo davanti al giudice indicato come competente a seguito della declinatoria.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un provvedimento principale immediatamente lesivo adottato da un’amministrazione territorialmente individuata e un provvedimento successivo, adottato da altra autorità, inserito nella medesima procedura e connesso per accessorietà, la competenza territoriale relativa al provvedimento principale può attrarre quella relativa al provvedimento accessorio, in applicazione del principio del simultaneus processus.
- L’art. 13, comma 4-bis, c.p.a. riguarda l’attrazione degli atti presupposti non immediatamente lesivi e non autonomamente impugnabili rispetto al provvedimento dal quale deriva l’interesse a ricorrere; non si applica quando l’atto presupposto produce effetti autonomamente e immediatamente lesivi.
- Il principio della concentrazione delle cause connesse trova fondamento nei principi di effettività della tutela e di ragionevole durata del processo, nonché nella disciplina del cumulo delle domande prevista dal codice del processo amministrativo e, in via integrativa, dall’art. 31 c.p.c.
- Nel rapporto tra una causa principale avente ad oggetto un atto immediatamente lesivo e una causa accessoria relativa a un atto applicativo o conseguenziale, la competenza territoriale del giudice della causa principale può attrarre quella relativa alla causa accessoria anche quando i provvedimenti siano stati adottati da autorità diverse.
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