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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36399/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale (per la sottrazione delle scritture contabili della fallita Felugi s.r.l.). Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: 1) violazione di legge e carenza del dolo specifico, contestando che la Corte territoriale avesse basato la condanna su elementi astratti e non probatori (con evidente errore ancorato a un refuso sul cognome); 2) vizio di motivazione connesso al punto precedente; 3) violazione di legge per l'esclusione della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno (art. 219, comma 3 legge fall.), sostenendo che la valutazione del danno fosse errata e fondata su elementi tipici della bancarotta patrimoniale e non verificati; 4) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lamentando che la Corte di merito avrebbe negato tali circostanze sulla sola assenza di elementi positivi nonostante un motivo d'appello autonomo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla contestazione del dolo specifico e sulla motivazione (primi due motivi) ha ritenuto i motivi privi della specificità necessaria e manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva motivatamente indicato plurimi indici di fraudolenza (chiusura e spostamento fittizio di sedi, mancato deposito dei bilanci 2010-2011, interruzione dell'attività, irreperibilità dell'amministratore) dalla cui sintesi è desumibile il dolo di arrecare pregiudizio ai creditori; il refuso sul cognome non incide sul giudizio. Il terzo motivo (tenuità del danno) è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità dell'atto di appello e, nel merito, manifestamente infondato: nei reati fallimentari la valutazione della tenuità del danno considera l'effetto globale della condotta (in particolare l'impossibilità di ricostruire la situazione contabile e l'incidenza sull'attivo) e la mancanza delle scritture non deve favorire il reo salvo che l'impresa sia di così modeste dimensioni da escludere un danno rilevante. Il quarto motivo è manifestamente infondato e generico: il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche per mancanza di elementi positivi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa dell'impugnazione manifestamente infondata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Criterio di impugnazione con riferimento alla violazione di legge; utilizzato per contestare il vizio di diritto nelle decisioni impugnate. La Corte fa applicazione limitando il sindacato ai profili di diritto specificamente dedotti.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente la censura per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i motivi di vizio di motivazione privi di specificità e manifestamente infondati.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti della esposizione dei motivi in cassazione; richiamata per delimitare l'analisi dei motivi consentiti in sede di legittimità.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme che regolano l'appello e i suoi requisiti: la Corte ha rilevato la scarsa specificità dei motivi di appello (soprattutto in relazione alla richiesta della attenuante della tenuità del danno), con conseguente inammissibilità parziale del gravame.

  • art. 219, comma 3, legge fallimentare

    Disciplina la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno nei reati fallimentari: la Corte ha chiarito che il danno va valutato globalmente rispetto all'impatto della condotta (inclusa l'impossibilità di ricostruire la contabilità e la diminuzione dell'attivo), e che la mera assenza di scritture non giova all'imputato salvo che l'impresa sia di dimensioni tali da rendere il danno necessariamente modesto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna per spese e somme a titolo di ammende quando il ricorso è manifestamente infondato; la Corte lo ha applicato condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale può essere desunto da indici di fraudolenza concatenati (es.: spostamenti fittizi di sedi, mancato deposito dei bilanci, interruzione dell'attività, irreperibilità dell'amministratore); la Corte non richiede prova diretta se la ricostruzione indiziaria è congrua.
  • I refusi materiali nella motivazione (es. cognome errato) non invalidano la decisione se il contenuto probatorio e valutativo è chiaro e coerente e non è prospettato un travisamento della prova.
  • La circostanza attenuante della speciale tenuità del danno nei reati fallimentari si valuta sul danno globale derivante dalla condotta, comprese le conseguenze della mancata tenuta o della sottrazione delle scritture; l'assenza di scritture non beneficia automaticamente l'imputato.
  • L'appello e il ricorso per cassazione richiedono specificità motivazionale: deduzioni generiche o assertive prive di elementi probatori e di specificità possono comportare inammissibilità o rigetto.
  • Il giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche quando mancano elementi positivi che ne giustifichino il riconoscimento; la mera richiesta non obbliga il riconoscimento.
  • In sede di Cassazione il sindacato sulla valutazione del merito è limitato: non si ammette una rivalutazione del peso delle prove salvo il concreto travisamento della prova o violazioni di diritto chiaramente emerse.

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