Cassazione Civile, Ordinanza n. 15570/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento relativa a euro 70,25 per imposta di registro dell'annualità 2010, dovuta per la registrazione di un contratto di locazione non finanziaria. Il Giudice di Pace aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito tributario e annullando la cartella nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e dell'agente della riscossione. L'Agenzia delle Entrate aveva poi proposto appello, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e l'infondatezza della domanda del contribuente. Il Tribunale, all'esito di una trattazione sostituita da note scritte, aveva però dichiarato estinto il giudizio per mancata comparizione all'udienza successiva. In cassazione l'Agenzia ha dedotto la nullità del provvedimento e del procedimento per violazione degli artt. 181 e 309 c.p.c., sostenendo che il deposito delle note scritte equivalesse a comparizione e che, pertanto, la mancata presenza all'udienza successiva avrebbe dovuto comportare solo la fissazione di una nuova udienza; ha inoltre reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione, affermando che la lite sulla prescrizione di un credito di natura tributaria rientra nella giurisdizione del giudice tributario.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sulla nullità del provvedimento impugnato, osservando che, quando l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020, il deposito delle note integra la comparizione della parte; perciò, in caso di mancata comparizione all'udienza successiva, il giudice deve fissarne un'altra, potendo dichiarare l'estinzione solo se anche a tale ulteriore udienza nessuna parte compare. La Corte ha poi accolto anche l'eccezione di difetto di giurisdizione, chiarendo che nelle controversie su atti di riscossione coattiva di entrate tributarie la prescrizione della pretesa maturata dopo la notifica della cartella attiene alla giurisdizione tributaria, non a quella ordinaria. Ha quindi cassato la decisione impugnata, dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e rimesso le parti davanti a tale giudice, compensando integralmente le spese.
Norme richiamate
art. 181 c.p.c.
In caso di mancata comparizione all'udienza, il giudice deve fissare una nuova udienza; l'estinzione può essere dichiarata solo se anche alla successiva udienza nessuna parte compare ritualmente.
art. 309 c.p.c.
La disciplina dell'interruzione/estinzione per mancata comparizione si applica anche al giudizio di appello, e opera coordinandosi con l'art. 181 c.p.c.
art. 311 c.p.c.
Le regole di estinzione e di rinvio previste per il primo grado sono richiamate anche nel giudizio di appello.
art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020
Quando l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte, il deposito telematico di tali note integra la comparizione della parte all'udienza sostituita.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deduce nullità della sentenza e del procedimento per violazione di norme processuali.
art. 374 c.p.c.
Le indicazioni delle Sezioni Unite sul riparto di giurisdizione vengono richiamate come vincolanti anche per la sezione semplice.
Massime di principio
- Nel regime dell'udienza sostituita da note scritte, il deposito telematico delle note equivale alla comparizione della parte all'udienza sostituita.
- Ai fini dell'estinzione del processo per mancata comparizione, il giudice deve prima fissare una nuova udienza; l'estinzione può essere dichiarata solo se l'assenza si ripete anche alla successiva udienza ritualmente comunicata.
- Nel giudizio di appello, la disciplina dell'art. 181 c.p.c. opera tramite il rinvio dell'art. 309 c.p.c. e non consente l'immediata declaratoria di estinzione in presenza di una prima mancata comparizione successiva a un'udienza cartolare.
- Nelle controversie relative alla riscossione coattiva di entrate tributarie, la prescrizione maturata dopo la notifica della cartella riguarda la giurisdizione tributaria quando incide sulla definitività della pretesa fiscale, mentre la giurisdizione ordinaria resta ferma solo per le questioni meramente esecutive successive alla valida notifica del titolo o dell'intimazione.
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