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Sentenza

Sentenza del 16/12/2016 n. 6948 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Prova della notificazione di cartella esattoriale - Produzione di fotocopia dell'atto non autenticato - È ammissibile solo se non disconosciuta - Presenza di disconoscimento della conformità all'originale - Illegittimità della cartella di pagamento - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La contestazione della conformità della fotocopia non autenticata ha impedito di considerare provata la notificazione della cartella. Di conseguenza, la cartella di pagamento è stata ritenuta illegittimamente notificata e il ricorso del contribuente è stato accolto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la prova della notificazione della cartella esattoriale. L'agente della riscossione aveva prodotto una fotocopia non autenticata dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato, senza attestazione di conformità all'originale. Tale produzione è ammissibile soltanto se la controparte non disconosce espressamente la conformità della copia. Nel caso esaminato, il contribuente aveva contestato tale conformità; pertanto il giudice non poteva sostituirsi alla parte né considerare autonomamente autentica la fotocopia.

Norme richiamate

  • Art. 149 del codice di procedura civile

    Notificazione a mezzo del servizio postale

    L'avviso di ricevimento del piego raccomandato è necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione effettuata tramite il servizio postale.

  • Art. 2719 del codice civile

    Le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità all'originale è attestata dal pubblico ufficiale competente oppure non è espressamente disconosciuta.

    La norma si applica in generale a tutti i documenti. Una fotocopia non autenticata può essere utilizzata come prova se la controparte non ne contesta la conformità; in presenza di disconoscimento, la parte che produce la copia deve dimostrarne l'autenticità o la conformità all'originale. Il giudice non può procedere autonomamente al disconoscimento o sostituirsi alla parte interessata.

Massime di principio

  • La fotocopia non autenticata di un documento può avere valore probatorio quando la controparte non ne contesta specificamente la conformità all'originale.
  • Se la conformità viene espressamente disconosciuta, chi produce la copia deve fornire l'originale o una copia autenticata e non può limitarsi alla semplice fotocopia.
  • Nelle controversie sulla notificazione di cartelle o altri atti, l'avviso di ricevimento deve consentire di provare concretamente il perfezionamento della notifica.
  • Il giudice non può supplire d'ufficio alla mancata autenticazione o alla mancata prova della conformità quando la parte destinataria ha formulato un disconoscimento.
  • Un disconoscimento efficace deve riferirsi in modo specifico alla conformità della copia rispetto all'originale; in mancanza, la copia può essere considerata probatoriamente equiparata all'originale.

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