Sentenza n. 1301/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 498/2025, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 26 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che imponeva l’erogazione della Carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero a mettergli a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi euro 2.500. La sentenza era stata notificata all’amministrazione, era passata in giudicato e non risultava eseguita. È stata quindi domandata l’erogazione della Carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione preliminare della genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e successivamente notificata e depositata in copia informatica, non indicava il TAR competente, gli estremi della sentenza civile da eseguire né la parte resistente; conteneva soltanto un riferimento generico a un ricorso per ottemperanza al giudicato civile relativo al bonus Carta docente. Il ricorrente non era presente, tramite i propri difensori, alla camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura idonea a individuare l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria. L’eccezione elaborata per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, nella quale la specialità può risultare dal contesto documentale unitario, non è stata estesa alla procura analogica separata dal ricorso nativo digitale e allegata telematicamente come copia informatica. La mera congiunzione informatica dei documenti non garantisce né la consapevolezza del mandante circa l’atto cui si riferisce la procura né, secondo il Collegio, la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il TAR ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e non può essere formata soltanto in vista della notificazione o del deposito. Ha escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione della procura ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Ha inoltre escluso l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., ritenendo che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non avesse innovato il quadro normativo, ma avesse confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare l’opzione più prudente. L’assenza dei difensori del ricorrente non imponeva l’adozione dell’avviso di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a., poiché tale assenza è stata considerata rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione rilevata d’ufficio in udienza. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto del ricorso, parti contendenti, autorità giudiziaria e controversia cui si riferisce.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina l’esigenza che la procura separata contenga elementi idonei a identificare specificamente la controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza o contestualità della procura rispetto al ricorso.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle norme del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina propria del processo amministrativo che configura la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
Non consente la rinnovazione della procura mancante o generica quando il requisito della procura speciale doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è ammessa solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l’opzione meno prudente.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L’avviso sulla questione rilevata d’ufficio è necessario quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è necessario, secondo il principio applicato, se i difensori non partecipano all’udienza o alla camera di consiglio in cui la questione viene rilevata.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Il carattere normalmente obbligatorio della difesa tecnica nel processo amministrativo giustifica l’esigenza di un adempimento specifico e corretto per il conferimento della procura speciale.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve identificare in modo sufficiente l’oggetto della controversia, le parti e l’autorità giudiziaria competente; una procura separata dal ricorso, redatta su supporto analogico e depositata telematicamente come copia informatica, non è valida se la sua formulazione rimane generica e non consente di individuare la specifica controversia.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; non è sufficiente che essa risulti formata o allegata in occasione della notificazione o del deposito telematico dell’atto.
- La collocazione della procura su foglio separato e la sua allegazione telematica con il ricorso non equivalgono automaticamente a una procura apposta in calce o a margine: la connessione documentale non sostituisce il requisito sostanziale della specificità della procura.
- La carenza o genericità della procura speciale, configurata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
- L’errore scusabile non è concedibile quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte avrebbe potuto adottare l’opzione processuale più prudente; la successiva pronuncia dell’Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi già esistenti non determina, di per sé, obiettiva incertezza normativa.
- L’obbligo di avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a. non opera, secondo il principio applicato, quando la questione rilevata d’ufficio viene posta in udienza o camera di consiglio e i difensori delle parti non sono presenti, poiché tale assenza implica rinuncia alla possibilità di contraddire.
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