Sentenza n. 2581/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza I) quanto al ricorso n. 5861 del 2025: della sentenza n. 2243/2024 resa dal giudice di pace di Napoli Nord depositata il 24.7.2021, pubblicata il 23.5.2024, e notificata in data 6.6.2024, passata in giudicato; II) quanto al ricorso n. 5870 del 2025: per l'ottemperanza della sentenza n. 2243/2024 resa dal giudice di pace di Napoli Nord depositata il 24.7.2021, pubblicata il 23.5.2024, e notificata in data 6.6.2024, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo confermato dalla sentenza del giudice di pace e passato in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori esecutanti)
Prevale il privato
La controversia
Due creditori hanno proposto distinti ricorsi per ottenere, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., l'attuazione nei confronti del Comune di Casapesenna di un decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, con il quale era stato ordinato il pagamento di competenze professionali maturate da un revisore dei conti e delle spese processuali dovute al procuratore antistatario. Il decreto ingiuntivo era stato opposto dal Comune, ma l'opposizione era stata rigettata con sentenza del giudice di pace, che aveva confermato il decreto e lo aveva dichiarato definitivamente esecutivo. Il Comune ha chiesto la riunione dei ricorsi e ha eccepito l'inammissibilità dell'ottemperanza per omessa allegazione dell'attestazione di conformità del certificato di passaggio in giudicato e per mancato deposito della prova della notifica del titolo, necessaria a verificare il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha inoltre contestato la debenza delle spese di precetto e di eventuali procedure esecutive non satisfattive, ritenendole estranee al giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione soggettiva e oggettiva, poiché entrambi riguardavano l'esecuzione del medesimo titolo giudiziale. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza per il decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione, trattandosi di provvedimento equiparato a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Le carenze documentali inizialmente rilevate sono state sanate mediante il deposito, disposto in via istruttoria, della prova della notifica del titolo e dell'attestazione di conformità; il TAR ha inoltre accertato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. Ha quindi dichiarato l'obbligo del Comune di dare integrale esecuzione al decreto ingiuntivo, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, mediante pagamento delle somme dovute ai ricorrenti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha escluso, tuttavia, le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive, perché funzionali all'esecuzione forzata ordinaria e non all'introduzione o allo svolgimento del giudizio di ottemperanza. Ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, prevedendone l'insediamento dopo la scadenza del termine assegnato al Comune e previa richiesta dei ricorrenti, nonché l'esecuzione entro i successivi 60 giorni. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate complessivamente in euro 1.500 oltre accessori, da suddividere in parti uguali tra i ricorrenti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente il giudizio di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione anche per l'attuazione di decreti ingiuntivi non opposti o confermati in sede di opposizione, in quanto provvedimenti equiparati a sentenze passate in giudicato.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso prima dell'attivazione dell'esecuzione; nel caso concreto il termine era inutilmente decorso.
artt. 474 ss. c.p.c.
Le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive non satisfattive appartengono all'esecuzione forzata ordinaria e non sono funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, sicché non sono poste a carico dell'amministrazione in tale giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione di un decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione, poiché tale provvedimento è equiparato a una sentenza passata in giudicato ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'azione di ottemperanza riguarda un titolo giudiziale emesso dal giudice ordinario, il ricorrente deve dimostrare il passaggio in giudicato o la definitività del titolo e la sua notificazione; l'eventuale carenza documentale può essere colmata mediante deposito disposto dal giudice nel corso del processo.
- Prima di ordinare a una pubblica amministrazione il pagamento in sede di ottemperanza, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza non sono dovute le spese di precetto né quelle di procedure esecutive ordinarie non satisfattive, poiché tali attività appartengono alla libera scelta del creditore e non sono funzionali all'introduzione o allo svolgimento dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a insediarsi, su richiesta del creditore, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
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