Sentenza n. 8332/2026 - Roma, Sezione 3T
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento previa sospensiva: - dei provvedimenti di estremi sconosciuti, mai notificati, emessi dalla Università degli Studi Guglielmo Marconi - Unimarconi di esclusione dall'elenco degli aspiranti dai percorsi di formazione per la classe di insegnamento A27 di cui al Decreto Rettorale n. 1 del 5 marzo 2025, esclusione comunicata attraverso email del 7 e dell'8 aprile 2025; nonché per l'annullamento dello stesso elenco e dello stesso Decreto Rettorale ove interpretato sfavorevolmente alle ragioni di ricorre, considerato illegittimamente privo dei requisiti di accesso; - nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante i contenuti e l'offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui alla G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, ove sia interpretato successivamente come lesivo alle ragioni del ricorrente, nonché del D.M. del Ministero dell'Università e ricerca 7 febbraio 2024 di accreditamento dei percorsi formativi in questione e dei D.D.M.M. n. 148 e n. 156 del 24 febbraio 2025 tutti ove interpretati in senso sfavorevole a chi ricorre; - nonché ove necessario del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 255/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 di Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresa la Tabella A e con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti per la classe di insegnamento A27 nella parte in cui fosse interpretato di escludere chi ricorre dall'insegnamento nella detta classe di concorso; - altresì per l'annullamento, ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni dei ricorrenti dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e relativa Tabella A, tutti nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti per l'insegnamento in Matematica e in Fisica; nonché del DPCM del 4 agosto 2023 e relativo Allegato 2. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Vincenzo Morgillo il 31/07/2025, per l’annullamento: - del Decreto di esclusione prot. N. 14106 dell’8 Luglio 2025 successivamente conosciuto, emesso dal Ministero dell’Istruzione e del merito – Usr Campania in seno alla procedura di cui all’O.M. n. 88 del 16/05/2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; - nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi la stessa O.M. n. 88/2024, con particolare riferimento all’art. 7, comma 8, della citata O.M. secondo cui “L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.”; - nonché per l’annullamento del D.M. n. 26 del 19.02.2025 successivamente lesivo recante “Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione e del merito 16 maggio 2024, n. 88, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell’infanzia per l’attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi”; in particolare l’art. 1 comma 1 del D.M. 26 del 19.02.2025 secondo cui “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 30 giugno 2025. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”; - nonché per la impugnazione di tutti gli altri atti presupposti, connessi e consequenziali anteriori e successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante i contenuti e l’offerta formativa dei percorsi di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, di cui alla G.U. n. 224 del 25 settembre 2023, ove sia interpretato successivamente come lesivo alle ragioni del ricorrente, nonché del D.M. del Ministero dell’Università e ricerca 7 febbraio 2024 di accreditamento dei percorsi formativi in questione e dei D.D.M.M. n. 148 e n. 156 del 24 febbraio 2025 tutti ove interpretati in senso sfavorevole a chi ricorre; - nonché ove necessario del Decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 255/2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2024 di Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, ivi compresa la Tabella A e con particolare riferimento al combinato disposto relativo ai requisiti richiesti ed ai titoli posseduti per la classe di insegnamento A27 nella parte in cui fosse interpretato di escludere chi ricorre dall’insegnamento nella detta classe di concorso; - altresì per l’annullamento, ove interpretati lesivamente e successivamente lesivi delle ragioni del ricorrente dei Regolamenti di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 4 nella parte in cui sia interpretato in senso sfavorevole a chi ricorre; e il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell' Università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259 e relativa Tabella A, tutti nella parte in cui sia interpretato successivamente lesivo in senso sfavorevole a chi ricorre non considerando equipollenti i titoli posseduti per l’insegnamento in Matematica e in Fisica; nonché del DPCM del 4 agosto 2023 e relativo Allegato 2.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal percorso universitario di formazione da 30 CFU per la classe A-27 e successiva esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze, nonché gli atti presupposti relativi ai requisiti di accesso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di una laurea in Ingegneria chimica del vecchio ordinamento, aveva conseguito tutti gli esami di profitto entro l’anno accademico 1999/2000, ma aveva sostenuto l’esame di laurea il 31 gennaio 2001. L’Università lo escludeva dal percorso formativo per la classe A-27, rilevando la mancanza di alcuni insegnamenti richiesti dal piano di studi e l’incompletezza della documentazione relativa al servizio scolastico. Con motivi aggiunti il ricorrente impugnava anche l’esclusione dalle GPS adottata dall’USR Campania. Deduceva: difetto di istruttoria e di motivazione; errata interpretazione della disciplina sui titoli di accesso, sostenendo che la laurea dovesse considerarsi conseguita entro l’anno accademico 1999/2000 in ragione del completamento degli esami di profitto; violazione del giusto procedimento, della partecipazione, della trasparenza, della collaborazione e della buona fede; violazione dei principi di massima partecipazione e par condicio; mancata attivazione del soccorso istruttorio; sproporzionalità dell’esclusione e violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 33, 34, 51 e 97 Cost.; lesione dell’affidamento derivante da precedenti incarichi di insegnamento nella classe A-27. Chiedeva inoltre l’accertamento del diritto all’ammissione, anche in sovrannumero o con riserva, e il risarcimento del danno da perdita di chance e mancata progressione professionale.
La decisione
Il TAR ha riunito e trattato congiuntamente il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti e li ha respinti. Ha ritenuto infondata la questione della mancata impugnazione del bando, potendo prescindere dall’eccezione di tardività perché il ricorso era comunque infondato nel merito. Quanto ai requisiti di accesso, ha interpretato la Tabella A del D.M. 255/2023 nel senso che la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento è valida indipendentemente dal piano di studi solo se conseguita entro l’anno accademico 1999/2000. Poiché il ricorrente aveva sostenuto l’esame di laurea il 31 gennaio 2001, il titolo era stato conseguito nell’anno accademico 2000/2001 e doveva essere sottoposto alla verifica analitica del piano di studi. Tale piano risultava privo di due corsi annuali, o quattro semestrali, tra quelli indicati dalla Tabella A, sicché l’esclusione era legittima e sufficientemente motivata. La dichiarazione di equivalenza tra insegnamenti rilasciata da un coordinatore universitario non poteva sostituire la valutazione tecnica compiuta dal normatore secondario e, comunque, riguardava una materia diversa da quella la cui mancanza era stata accertata. Il requisito del servizio triennale, con almeno un anno nella specifica classe di concorso, era cumulativo rispetto al possesso della laurea coerente e non poteva quindi supplire alla carenza del titolo di accesso. Non sussisteva disparità di trattamento per l’inserimento del ricorrente in graduatorie relative a classi affini, poiché ciascuna classe presenta requisiti diversi e non è possibile invocare quale tertium comparationis un eventuale trattamento illegittimamente più favorevole. Le censure sulla partecipazione procedimentale sono state respinte perché l’esclusione dipendeva dalla mancanza di requisiti essenziali e nessun apporto partecipativo avrebbe potuto modificarne l’esito. Il soccorso istruttorio non era dovuto, poiché non si trattava di chiarire ambiguità o correggere errori formali, ma di integrare sostanzialmente la domanda e riqualificare postumamente il titolo di accesso, con violazione della par condicio. È stata respinta anche la censura di sproporzionalità e l’interpretazione costituzionalmente orientata, non potendo l’interpretazione giudiziale attribuire alle disposizioni un significato opposto al loro tenore letterale. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta generica e comunque manifestamente infondata: la disciplina delle classi di concorso trova base legislativa e può essere specificata da fonti subordinate nell’ambito della riserva relativa di legge in materia di istruzione e accesso agli uffici pubblici. La domanda risarcitoria è stata respinta perché la legittimità dell’azione amministrativa escludeva l’ingiustizia del danno. Spese compensate per la peculiarità delle questioni e l’andamento della controversia.
Norme richiamate
D.P.R. 19/2016
Disciplina le classi di concorso e i titoli di accesso; per la classe A-27 non consente di considerare automaticamente idonea la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento al di fuori delle condizioni previste dalla normativa successiva.
art. 4, comma 2-bis, d.lgs. 59/2017
Attribuisce ai decreti ministeriali il compito di revisionare e aggiornare le classi di concorso e di promuoverne razionalizzazione e accorpamento.
art. 18-bis, comma 6, d.lgs. 59/2017
Consente l’integrazione dei requisiti di accesso alle classi A-26 e A-28 per garantire una maggiore copertura.
art. 2-bis, comma 2, d.lgs. 59/2017
Per i primi tre cicli dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o presso le scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l'abilitazione, nei cinque anni precedenti (…) accedono ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale relativi alla classe di concorso interessata, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'istruzione e del merito.
Il servizio triennale costituisce criterio di accesso aggiuntivo e non sostitutivo rispetto al possesso della laurea coerente con la classe di concorso.
art. 3 D.M. 255/2023
Consente l’integrazione del piano di studi del vecchio ordinamento.
art. 4 D.M. 255/2023
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti (…) anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Prevede l’equiparazione dei titoli corrispondenti, senza eliminare la necessità di verificare il piano di studi quando la laurea del vecchio ordinamento sia stata conseguita dopo la soglia temporale prevista.
Tabella A, Allegato A, D.M. 255/2023
La laurea in ingegneria, purché conseguita entro l’A.A. 1999/2000, è valida indipendentemente dal piano di studi seguito.
La laurea in Ingegneria è automaticamente idonea per la classe A-27 solo se conseguita entro l’anno accademico 1999/2000; se conseguita dall’anno 2000/2001, occorre verificare la presenza degli insegnamenti richiesti.
art. 2 D.M. 148/2025
Individua l’esperienza di servizio come criterio di accesso ai percorsi formativi, cumulativo rispetto al titolo di laurea richiesto.
art. 7, comma 8, O.M. 88/2024
L’aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.
Impone l’esclusione dalle graduatorie dell’aspirante privo del titolo di accesso richiesto.
art. 33, comma 2, Cost.
La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Configura una riserva relativa di legge in materia di istruzione, compatibile con la disciplina di dettaglio affidata a fonti subordinate.
art. 51 Cost.
Consente di subordinare l’accesso agli uffici pubblici al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge.
art. 2043 c.c.
Costituisce la base della responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione, subordinata alla lesione ingiusta, al nesso causale, alla prova del danno e all’elemento soggettivo.
art. 30 c.p.a.
Richiamato nel quadro della tutela risarcitoria da attività amministrativa, il risarcimento presuppone una lesione ingiusta e la prova degli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione della clausola che considera automaticamente valida la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento conseguita entro una determinata soglia temporale, rileva la data di effettivo conseguimento del titolo, coincidente con il superamento dell’esame di laurea, e non la data di completamento degli esami di profitto.
- Quando la laurea in Ingegneria del vecchio ordinamento sia stata conseguita dopo l’anno accademico 1999/2000, l’accesso alla classe di concorso A-27 è subordinato alla verifica della presenza nel piano di studi degli insegnamenti specificamente richiesti dalla Tabella A del D.M. 255/2023.
- Il requisito del servizio scolastico triennale, con almeno un anno nella specifica classe di concorso, costituisce un criterio di accesso cumulativo e non può sostituire la laurea coerente con la classe di concorso richiesta.
- Il soccorso istruttorio è ammissibile per chiarire ambiguità o correggere irregolarità formali, ma non consente di integrare sostanzialmente la domanda, produrre ex post un requisito mancante o riqualificare il titolo di accesso, poiché ciò altererebbe la par condicio.
- La mancata partecipazione procedimentale non determina l’illegittimità dell’esclusione quando questa dipenda dalla carenza di un requisito essenziale e nessun apporto dell’interessato avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
- La legittimità dell’azione amministrativa esclude l’ingiustizia del danno e impedisce il riconoscimento del risarcimento per perdita di chance o mancata progressione professionale.
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