Cassazione Civile, Ordinanza n. 19191/2025 del 12/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di primo grado relativo a un'intimazione di pagamento del 2019 fondata su un avviso di accertamento esecutivo per IRES, IVA e IRAP dell'anno d'imposta 2009. In cassazione ha dedotto: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento; (2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 546/1992 per asserita inammissibilità dell'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio di primo grado; (3) violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi per nullità della notificazione dell'avviso di accertamento; (4) violazione dell'art. 20 d.lgs. 472/1997 per prescrizione quinquennale della riscossione delle sanzioni; (5) violazione dell'art. 2948 c.c. per prescrizione quinquennale della riscossione degli interessi. La Corte ha ritenuto infondati il secondo motivo e il primo motivo; ha dichiarato inammissibile il terzo per difetto di autosufficienza; ha accolto quarto e quinto motivo, affermando che, in assenza di un giudicato, sanzioni e interessi relativi a crediti tributari si prescrivono in cinque anni e non in dieci.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, dichiarato inammissibile il terzo motivo, accolto il quarto e il quinto motivo, cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto ammissibile l'intervento volontario dell'Agenzia delle Entrate nel giudizio tributario e ha escluso il vizio di omessa pronuncia sulle questioni di notifica e prescrizione, ma ha applicato il termine quinquennale alla riscossione di sanzioni e interessi non coperti da giudicato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L'omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito abbia comunque esaminato la questione, e in ogni caso riguarda i capi di domanda o eccezione di merito, non le mere questioni pregiudiziali di rito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge dedotti dalla ricorrente.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
L'ente impositore può intervenire volontariamente nel processo tributario quale parte del rapporto tributario controverso, anche senza chiamata in causa da parte dell'agente della riscossione; l'istituto non si limita alle sole parti private.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
La chiamata in causa dell'ente creditore da parte del concessionario ha funzione di litis denuntiatio e non configura litisconsorzio necessario; la sua omissione non rende inammissibile l'intervento volontario dell'ente impositore.
art. 268, comma 2, c.p.c.
L'interventore volontario accetta il processo nello stato in cui si trova e subisce le preclusioni istruttorie già maturate.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiama l'applicabilità al processo tributario delle norme del codice di procedura civile in quanto compatibili.
art. 2946 c.c.
È il termine ordinario decennale che la sentenza di merito aveva ritenuto applicabile ai crediti erariali; la Cassazione, però, accoglie il motivo su sanzioni e interessi, distinguendoli dal tributo principale.
art. 2948, n. 4, c.c.
si prescrivono in cinque anni: [...] gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Il credito per interessi tributari è autonomo rispetto al debito principale e si prescrive in cinque anni.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni
Le sanzioni tributarie non coperte da giudicato si prescrivono in cinque anni; solo la definitività derivante da sentenza passata in giudicato consente l'applicazione dell'actio iudicati decennale ex art. 2953 c.c.
art. 2953 c.c.
Opera solo quando la pretesa sia divenuta definitiva per effetto di un provvedimento giurisdizionale irrevocabile; in tal caso il termine di prescrizione si allunga a dieci anni.
art. 140 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente come forma di notificazione per irreperibilità; la Corte non accoglie la censura per difetto di autosufficienza.
art. 145 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per la notificazione alle persone giuridiche presso il domicilio del legale rappresentante; la censura non è esaminata nel merito perché inammissibile.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in tema di notificazione degli avvisi di accertamento; la doglianza sulla sua violazione è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.
art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato anche per affermare il termine quinquennale della riscossione delle sanzioni quando non vi sia giudicato.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'ente impositore può intervenire volontariamente anche senza formale chiamata in causa da parte dell'agente della riscossione, se è parte del rapporto tributario controverso e titolare della pretesa fatta valere.
- La mancata chiamata dell'ente creditore da parte del concessionario non determina litisconsorzio necessario né l'inammissibilità dell'intervento volontario dell'ente impositore; incide soltanto sui rapporti interni tra ente e concessionario e sull'estensione del giudicato.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la sentenza di merito abbia comunque affrontato, anche sinteticamente, la questione dedotta; inoltre riguarda i capi di domanda o le eccezioni di merito, non il mero mancato esame argomentativo di questioni processuali.
- Chi contesta in cassazione la regolarità della notificazione di un atto deve riprodurre integralmente gli elementi essenziali della relata e degli atti del procedimento notificatorio, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Le sanzioni tributarie non definitivamente cristallizzate da giudicato si prescrivono in cinque anni; il termine decennale dell'actio iudicati opera solo se la pretesa è divenuta definitiva per sentenza passata in giudicato.
- Gli interessi maturati su crediti tributari hanno natura autonoma rispetto al capitale e, salvo diverso titolo, seguono la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.
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