Ordinanza n. 210/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria e atti di valutazione dei titoli della selezione interna per la progressione tra aree, con collocazione della ricorrente al 24° posto
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato la graduatoria per titoli e gli atti conseguenziali della selezione interna per la copertura di posti nell’area degli istruttori, contestando l’erronea attribuzione dei punteggi. In particolare, ha chiesto il riconoscimento di un punteggio complessivo di 44 punti, anziché 37, mediante l’attribuzione di 5 punti invece dei 2 assegnati per il titolo di accesso costituito dal diploma di maturità classica con votazione di 48/60, nonché di ulteriori 4 punti, invece di 0, per la formazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto a una posizione utile in graduatoria. Successivamente, la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, dichiarando che il Comune aveva parzialmente accolto la richiesta, riconosciuto parte del punteggio e riformulato la graduatoria. Tuttavia, non sono stati depositati il nuovo provvedimento e la nuova graduatoria, né risultano proposti motivi aggiunti contro gli atti sopravvenuti.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito i motivi relativi alla valutazione dei titoli e all’attribuzione del punteggio. Ha rilevato che l’accoglimento parziale da parte dell’amministrazione e la riformulazione della graduatoria potrebbero determinare l’improcedibilità del ricorso, ma che tale situazione non è verificabile in assenza del deposito degli atti sopravvenuti e della nuova graduatoria. Ha quindi disposto incombenti istruttori: la ricorrente deve precisare e documentare se permanga l’interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda e depositare gli atti sopravvenuti, fornendo prova della data della loro comunicazione o pubblicazione; il Comune, per il tramite del Segretario generale, deve depositare una relazione illustrativa sui fatti, eventuali controdeduzioni ai motivi di ricorso, gli atti impugnati, quelli sopravvenuti e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, in modalità telematica tramite PAT. La mancata indicazione degli elementi richiesti dalla ricorrente potrà essere valutata come elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Consente al giudice di disporre mezzi istruttori necessari per acquisire gli elementi occorrenti alla decisione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base processuale per gli adempimenti funzionali alla decisione della controversia.
art. 84, comma 4, c.p.a.
La mancata indicazione e documentazione della persistenza dell’interesse alla decisione può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse.
art. 13, comma 6, CCNL 16.11.2022
Indicato quale disciplina contrattuale di riferimento della selezione interna per la progressione tra aree.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio contro una graduatoria, l’amministrazione adotta una nuova graduatoria o un provvedimento di riformulazione in parziale accoglimento delle pretese del ricorrente, il giudice può disporre il deposito degli atti sopravvenuti e della prova della loro comunicazione o pubblicazione prima di valutare la permanenza dell’interesse e l’eventuale improcedibilità del ricorso.
- La mancata proposizione di motivi aggiunti contro atti sopravvenuti potenzialmente lesivi può assumere rilievo ai fini della verifica della persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso originario, quando tali atti abbiano modificato l’assetto oggetto di contestazione.
- La mancata collaborazione della parte ricorrente nell’indicare e documentare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una controversia il cui esito dipende da atti amministrativi sopravvenuti non acquisiti al fascicolo, il giudice può ordinare sia alla parte privata sia all’amministrazione di depositare documenti e relazioni illustrative necessari per assumere una decisione congruente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4444/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4445/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4447/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4448/2026 - Roma, Sezione 1
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4450/2026 - Roma, Sezione 1B
- Ordinanza · 7 ago 2026Ordinanza n. 4451/2026 - Roma, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →