Cassazione Civile, Sentenza n. 39242/2021 del 10/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione agli atti esecutivi proposta da Alfredo Potito; questione principale circa la forma dell'atto introduttivo dopo la sentenza di cassazione con rinvio: il Tribunale di Vasto aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché il giudizio, dopo il rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, era stato introdotto con atto cartaceo anziché con deposito telematico, in violazione delle norme sul processo civile telematico (art.16-bis d.l. 179/2012 e artt. del c.p.c. richiamati). Il ricorrente ha impugnato tale decisione con più motivi, sostenendo tra l'altro che il rinvio fosse restitutorio e quindi l'atto dovesse essere cartaceo, non telematico, e lamentando anche vizi nella liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la sentenza di questa Corte n. 13161/2017 avesse disposto un rinvio restitutorio: ciò significa che, essendo stato precedentemente dichiarato che l'opposizione era tardiva e non essendovi stata una valida instaurazione del processo, l'atto introduttivo dopo la cassazione doveva essere formato in forma cartacea e non telematica. Perciò la sentenza del Tribunale di Vasto che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per mancato deposito telematico è stata cassata. La causa è stata rinviata al Tribunale di Vasto, in diversa composizione, perché esamini nuovamente l'opposizione e provveda anche sulle spese dei giudizi di legittimità. I restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 16-bis d.l. n. 179/2012, conv. in L. n. 221/2012
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 1° marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies.
La Corte ha interpretato questa norma nel senso che l'obbligo di deposito telematico trova applicazione solo dopo che sia esistita una valida instaurazione del processo/procedimento; se la cassazione ha annullato il processo e disposto un rinvio restitutorio, il nuovo atto introduttivo deve essere formato in carta.
Riguarda l'atto introduttivo del giudizio: la Corte ha ritenuto che, in caso di rinvio restitutorio dopo annullamento, l'atto introduttivo da redigere è un atto iniziale che deve assumere la forma cartacea.
In combinazione con l'art. 392, influisce sulla forma e modalità dell'atto introduttivo; la Corte ha considerato che non si poteva applicare l'obbligo telematico in assenza di precedente valida instaurazione del processo.
Principio di ultrattività (perpetuatio) del mandato difensivo: il difensore rimane obbligato all'espletamento del mandato fino alla effettiva sostituzione, perciò una rinuncia comunicata non ha efficacia immediata nel processo in corso.
Norma che disciplina l'opposizione agli atti esecutivi; è il fondamento materiale del procedimento oggetto della controversia.
Richiamato dai motivi di ricorso in relazione all'interpretazione delle norme telematiche; la Corte non ha ritenuto che il vizio di forma fosse sanato per raggiungimento dello scopo nel caso di rinvio restitutorio.
art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha deciso sull'accoglimento del primo motivo formulato ai sensi di tale articolo.
Massime di principio
- Se la Corte di Cassazione annulla con rinvio 'restitutorio' (ossia ordina che il giudizio ritorso debba svolgersi ex novo), il procedimento si considera non validamente instaurato e l'atto introduttivo del giudizio sul rinvio va redatto in forma cartacea, non telematica.
- L'obbligo di deposito telematico previsto dall'art.16-bis d.l. 179/2012 si applica solo quando esiste una valida instaurazione del processo; non può essere imposto retroattivamente a un atto introduttivo che, per effetto di annullamento, deve essere nuovamente formato.
- La rinuncia del difensore non produce effetti immediati: per effetto dell'art.85 c.p.c. il mandato perdura fino alla effettiva sostituzione, così che il difensore resta legittimato ad agire e a rappresentare la parte fino a quel momento.
- In caso di cassazione con rinvio, il giudice a cui è rimessa la causa deve provvedere anche sulle spese dei giudizi di legittimità, salvo diversa determinazione della Corte di Cassazione.
- Prima di rigettare un atto per mancato deposito telematico occorre valutare se il processo sia già validamente instaurato o se il rinvio sia restitutorio: la qualificazione del rinvio è decisiva per determinare la forma dell'atto da depositare.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 39259/2021 del 10/12/2021
- Sentenza civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 39258/2021 del 10/12/2021
- Sentenza civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 39232/2021 del 10/12/2021
- Sentenza civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 39234/2021 del 10/12/2021
- Sentenza civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 39235/2021 del 10/12/2021
- Sentenza civile · 10 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 39236/2021 del 10/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →