Sentenza n. 11346/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, presentata ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma e dal Ministero dell'Interno sulla domanda di nulla osta al lavoro subordinato, relativa a lavoro domestico, e sulle integrazioni trasmesse il 29 marzo 2025. Ha inoltre chiesto che le amministrazioni fossero condannate a concludere il procedimento mediante il rilascio del nulla osta tramite l'applicativo informatico destinato all'autorità consolare, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Nel corso del giudizio la Prefettura ha comunicato di avere annullato il precedente provvedimento, ripristinato l'istanza e, successivamente, in data 9 maggio 2026, comunicato alla ricorrente il rilascio del nulla osta per la lavoratrice interessata. Il giudice ha rilevato che la ricorrente aveva così conseguito il bene della vita perseguito con il ricorso avverso il silenzio. È stata pertanto dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse e il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22 d.lgs. 286/1998
Disciplina il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per l'ingresso dello straniero in Italia.
art. 117 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della decisione definitoria del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nella pronuncia camerale.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio promosso contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta l'atto richiesto e il ricorrente consegue il bene della vita perseguito, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La comunicazione dell'avvenuto rilascio del nulla osta al lavoro subordinato soddisfa l'interesse sostanziale azionato mediante il ricorso avverso il silenzio, rendendo non più necessarie né la condanna dell'amministrazione a provvedere né la nomina di un commissario ad acta.
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