Sentenza n. 13169/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del provvedimento del Consolato Generale d'Italia a Parigi del 27/04/2026, con il quale è stata rifiutata la domanda presentata dal ricorrente in data 22/04/2026, volta ad ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 5, della legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche ed integrazioni, protocollata con il n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del Consolato Generale d'Italia a Parigi della cittadinanza italiana per matrimonio, motivato da precedenti penali
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dal Consolato Generale d'Italia a Parigi sulla domanda di cittadinanza italiana per matrimonio proposta ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992. Il provvedimento era motivato dalla presenza di precedenti penali ritenuti ostativi ai sensi dell'art. 6 della medesima legge e non richiamava esigenze inerenti alla sicurezza della Repubblica. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha ritenuto che la pretesa alla cittadinanza per matrimonio abbia natura di diritto soggettivo, poiché l'art. 5 della legge n. 91/1992 stabilisce direttamente i presupposti per l'acquisto e i fattori ostativi, imponendo all'amministrazione il conferimento della cittadinanza in assenza di tali impedimenti. Tale diritto si affievolisce a interesse legittimo soltanto quando l'amministrazione esercita il potere discrezionale di valutare comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992. Poiché il diniego impugnato era fondato su precedenti penali automaticamente ostativi e non su esigenze di sicurezza nazionale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. È stata indicata la possibilità di riproporre la causa davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5 l. 5 febbraio 1992, n. 91
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
La norma configura, in presenza dei presupposti e in assenza dei fattori ostativi previsti dalla legge, una posizione di diritto soggettivo del coniuge straniero, non subordinata a una valutazione discrezionale generale dell'interesse pubblico.
art. 6, comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La valutazione discrezionale dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica determina l'affievolimento del diritto soggettivo a interesse legittimo e radica la giurisdizione amministrativa.
art. 11, comma 2, c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla disposizione.
art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in l. 13 aprile 2017, n. 46
L'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione delle controversie sull'accertamento dello stato di cittadinanza riguarda la competenza per materia interna alla giurisdizione ordinaria e non modifica il riparto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie sul diniego della cittadinanza italiana per matrimonio appartengono alla giurisdizione ordinaria quando il diniego è fondato su presupposti o cause ostative predeterminati dalla legge, poiché la posizione del coniuge straniero è un diritto soggettivo.
- La pretesa alla cittadinanza per matrimonio si affievolisce a interesse legittimo, con conseguente giurisdizione amministrativa, soltanto quando il diniego dipende dall'esercizio della valutazione discrezionale sui comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica previsti dall'art. 6, comma 1, lett. c), della legge n. 91/1992.
- L'attribuzione alle sezioni specializzate in materia di immigrazione della competenza sulle controversie relative all'accertamento dello stato di cittadinanza disciplina esclusivamente la competenza interna al giudice ordinario e non incide sul riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo.
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